Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 05/07/2007
N° ricorso: 62154/00
Prati - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
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Sentenza del: 05/07/2007
N° ricorso: 56301/00
Lorenzo Campana - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
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Sentenza del: 05/07/2007
N° ricorso: 56300/00
Fascini - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
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Sentenza del: 05/07/2007
N° ricorso: 56293/00
G.M. - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente; sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
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Sentenza del: 03/07/2007
N° ricorso: 26570/04
Della Vecchia - in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 03/07/2007
N° ricorso: 16508/04
Naranjo Hurtado - in materia di detenzione.Constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione.
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Sentenza del: 03/07/2007
N° ricorso: 10347/02
Di Ieso - in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8, 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 Prot. n. 1, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, ad un equo processo ed alla protezione della proprietà con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 12/06/2007
N° ricorso: 6683/03
Falzarano e Balletta - in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 12/06/2007
N° ricorso: 27654/03
Gianvito - in materia di fallimento. Constata la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 12/06/2007
N° ricorso: 19321/03
Pititto - in materia di giudizio contumaciale. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l' inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione. Quando un soggetto è condannato all'esito di un procedimento svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell'interessato rappresentano in via di principio il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata.