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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 17/07/2007

    N° ricorso: 30278/04

    Ormanni -in materia di diffamazione a mezzo stampa. Constata la violazione dell'articolo 10 CEDU relativo al diritto alla libertà di espressione in relazione a condanna per diffamazione a mezzo stampa di un giornalista, non sussistendo nella fattispecie i presupposti stabiliti dalla Convenzione per una legittima ingerenza dello Stato nella libera manifestazione del pensiero: infatti, le espressioni ritenute diffamanti dal giudice nazionale avevano una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti, che erano di interesse generale in quanto concernenti il funzionamento della giustizia; inoltre, al soggetto che si era ritenuto leso da tali espressioni lo stesso giornale che le aveva pubblicate aveva dato la possibilità di esporre la propria versione dei fatti.

  • Sentenza del: 17/07/2007

    N° ricorso: 22697/04

    Morselli - in materia di fallimento. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 66419/01

    Martinelli e Dotti - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa pari, rispettivamente, al 21% e al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 66418/01

    Ceruti - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 64889/01

    Concetta Parrella - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 21% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 64888/01

    Civitillo - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora la misura dell'equa riparazione concessa sia insufficiente.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 62265/00

    Gregori - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 45% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 62158/00

    Bertossi e Martinelli - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 62157/00

    Locatelli - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU;il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

  • Sentenza del: 05/07/2007

    N° ricorso: 62155/00

    Provide s.r.l. - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione.

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