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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 12/06/2007

    N° ricorso: 10756/02

    Gallucci - in materia di fallimento. Constata la violazione dell'articolo 8, 6 par. 1, 1 Prot. n. 1, 2 Prot. n. 4, e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un equo processo, alla protezione della proprietà, alla libertà di circolazione e al diritto ad un ricorso effettivo con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.

  • Sentenza del: 07/06/2007

    N° ricorso: 64111/00

    Dominici cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni . Con sentenza 15 novembre 2005 la Corte aveva accertato la violazione dell?art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l' espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 07/06/2007

    N° ricorso: 20236/02

    Capone cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni Con sentenza 6 dicembre 2005 la Corte aveva accertato la violazione dell' art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l' espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 05/06/2007

    N° ricorso: 14626/03

    Delle Cave e Corrado - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

  • Sentenza del: 31/05/2007

    N° ricorso: 35941/03

    Gianni e altri - di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 30 marzo 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 31/05/2007

    N° ricorso: 26740/02

    Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani - in materia di obblighi di dichiarazione di appartenenza ad associazioni. Constata la violazione dell' art. 14 in combinazione con l'art.11 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di riunione e associazione e al divieto di discriminazione, in relazione a legge regionale che prevede l'obbligo, per i candidati a funzioni pubbliche, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete. La violazione sussiste perché la differenza di trattamento derivante da tale legge tra membri di associazioni massoniche o segrete e membri delle altre associazioni è priva di oggettiva e ragionevole giustificazione.

  • Sentenza del: 24/05/2007

    N° ricorso: 77606/01

    Paudicio in materia di tutela della proprietà in caso di abusi edilizi. Constata la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, relativo alla protezione della proprietà, subita dal proprietario di un immobile situato in prossimità di costruzione abusiva. La violazione sussiste qualora le autorità municipali non si conformino alla pronuncia giudiziaria che, in via definitiva, abbia accertato una violazione di regole urbanistiche e abbia emesso ordine di demolizione. Il rifiuto di conformarsi a tale ordine costituisce ingerenza dello Stato, priva di base legale, sul diritto di proprietà e contrasta con il principio di preminenza del diritto, che implica il dovere delle autorità statali di conformarsi al giudicato e agli atti amministrativi definitivi ed esecutori.

  • Sentenza del: 03/05/2007

    N° ricorso: 41040/98

    Acciardi e Campagna - in materia di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni.Con sentenza 2 maggio 2005 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 10/04/2007

    N° ricorso: 46794/99

    Panarisi - in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di utilizzazione di dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari da imputato in procedimento connesso non ripetute in udienza. Dichiara non sussistente la violazione: dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto le intercettazioni erano fondate su base legale, avevano realizzato un'ingerenza nella vita privata necessaria in una società democratica essendo state mezzo principale di investigazione e, infine, l'imputato aveva avuto la facoltà di avvalersi dei rimedi giuridici interni per contestarle. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché le dichiarazioni non ripetute in udienza non avevano costituito per il giudice nazionale né il solo elemento di prova, né elemento determinante sul quale fondare la condanna.

  • Sentenza del: 06/03/2007

    N° ricorso: 43662/98

    Scordino ed altri - in materia di espropriazione. Liquida,ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plus valore apportato dalla costruzione di opere, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiara l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato di misure strutturali per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta. Le misure devono: evitare che il sistema della CEDU sia compromesso da un gran numero di ricorsi derivanti dallo stesso problema; consentire una riparazione adeguata a tutti i soggetti lesi da tale violazione; prevenire la violazione stessa, non consentendo l'occupazione di fondi in mancanza sia di un progetto e di un provvedimento di espropriazione regolamente adottati, sia dello stanziamento di risorse per un indennizzo rapido ed adeguato del proprietario; avere tenore dissuasivo e consentire l'individuazione di responsabilità delle violazioni; rendere possibile in concreto la restitutio in integrum dei fondi illegittimamente espropriati, prevedendo, in caso di oggettiva impossibilità di restituzione, la corresponsione di una somma pari al valore attuale del bene ed un risarcimento delle perdite subite.

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