Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 05/06/2012
N° ricorso: 35638/03
Immobiliare Cerro s.a.s - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 23.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 22/05/2012
N° ricorso: 684/03, 11963/03, 11964/03 11968/03
Maio e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, e dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto dei propri beni.
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Sentenza del: 22/05/2012
N° ricorso: 60890/00
Borghesi - in materia di espropriazione indiretta.Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 22/05/2012
N° ricorso: 126/05
Scoppola n. 3 (Grande Chambre) - in materia di diritto di elettorato attivo. Non viola l'art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 la pena accessoria della perdita dell'elettorato attivo comminata a soggetto condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. La pena accessoria della perdita dell'elettorato attivo è infatti prevista dalla legge e - sebbene interferisca sul diritto di voto e sia potenzialmente un'incisione del principio per cui ogni Stato sottoscrittore deve garantire elezioni periodiche libere e genuine - è finalizzata al raggiungimento di uno scopo legittimo e con modalità proporzionate allo scopo medesimo. (La Grande Chambre riforma la sentenza del 18 gennaio 2011 della Seconda sezione della Corte europea. Quest'ultima vi aveva esaminato il ricorso del signor Scoppola volto a ottenere la condanna dell'Italia perché egli non aveva ottenuto la revoca del provvedimento di cancellazione dalle liste elettorali conseguente alla sua condanna a 30 anni di reclusione. Il suo ricorso era stato accolto, anche sulla base di un precedente ritenuto conforme, Hirst c. Regno Unito del 2005. La Grande Chambre - su istanza di remissione della Rappresentanza italiana - è andata nel senso opposto, con una maggioranza di 16 giudici a uno).
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Sentenza del: 10/05/2012
N° ricorso: 75909/01
Sud Fondi e altri - in materia di abusivismo edilizio. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per le violazioni dell'art. 7 CEDU, relativo al principio nulla poena sine lege, e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatate con la sentenza del 20.1.2009.
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Sentenza del: 24/04/2012
N° ricorso: 50951/99
Pedicini e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
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Sentenza del: 24/04/2012
N° ricorso: 37197/03
Mezzapesa e Plati - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 24/04/2012
N° ricorso: 34383/02
De Ieso - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 10/04/2012
N° ricorso: 32075/09
Lorenzetti - in materia di pubblicità delle udienze. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto i profilo della pubblicità delle udienze, in relazione al procedimento per la riparazione dell'errore giudiziario, la cui decisione è adottata in camera di consiglio. La Corte ha affermato che, nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di un indennizzo per l'ingiusta carcerazione preventiva, è essenziale che la parte abbia la possibilità di sollecitare lo svolgimento di un'udienza pubblica davanti alla corte d'appello.
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Sentenza del: 03/04/2012
N° ricorso: 28790/08
Francesco Sessa - in materia di libertà religiosa. La causa prende le mosse dal rifiuto opposto da un GIP alla richiesta avanzata dal legale del querelante di rinviare la data di un'udienza che cadeva nel giorno di una festività ebraica. Il GIP aveva rigettato tale richiesta evidenziando che, alle udienze per l'incidente probatorio, il codice di procedura penale richiede la partecipazione necessaria del pubblico ministero e dell'indagato, mentre del tutto eventuale è la presenza dell'avvocato del querelante.
Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 9 e dell'art 13, relativi, rispettivamente al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, e al diritto ad un ricorso effettivo. La Corte ha affermato che nessuna restrizione al diritto del ricorrente ad esercitare la propria fede religiosa era derivata dalla decisione del GIP di fissare l'udienza nel giorno di una festività ebraica o di rifiutare il rinvio ad altra data. Pertanto è stata ritenuta non sussistente la violazione dell'art. 9 CEDU.