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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 19/06/2012

    N° ricorso: 69907/01

    Prenna e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 9.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 19/06/2012

    N° ricorso: 13396/03

    Iuliano e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 14.12.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 07/06/2012

    N° ricorso: 38433/09

    Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano - in materia di concessione di frequenze radiotelevisive. Viola l'art. 10 della Convenzione edu il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima rilascino alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano - e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (Agcom) - consiste nell'aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'Agcom, che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e al conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi dell'art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima).

    Viola l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione edu il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima rilascino alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano - e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (Agcom) - consiste nell'aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'Agcom, che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e alla conseguente frustrazione della legittima aspettativa della ricorrente in ordine allo sviluppo imprenditoriale e patrimoniale che avrebbe potuto conseguire se le frequenze le fossero state realmente assegnate).

    Non viola l'art. 6, comma 1, della Convenzione edu la procedura innanzi al Consiglio di Stato italiano la quale non abbia rivelato elementi di contrasto con il principio del giusto processo, con riferimento alla collocazione istituzionale del giudice e al rispetto dei diritti convenzionali nella valutazione della prova.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63868/00

    Colacrai n. 2 - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63861/00

    Carletta - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63633/00

    Colazzo - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63285/00

    La Rosa e Alba n. 8 - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63238/00

    La Rosa e Alba n. 4 - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 35638/03

    Immobiliare Cerro s.a.s - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 23.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 22/05/2012

    N° ricorso: 684/03, 11963/03, 11964/03 11968/03

    Maio e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, e dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativamente al diritto al rispetto dei propri beni.

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