Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 18/10/2011
N° ricorso: 13175/03
Giusti - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 04/10/2011
N° ricorso: 20198/03, 40403/04
Violanda Truocchio - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è diventata definitiva, tale da dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41.
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Sentenza del: 27/09/2011
N° ricorso: 43509/08
A. Menarini Diagnostics s.r.l. - in materia di diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale. La società ricorrente era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di 6 milioni di euro, inflittale dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato all'esito di un'inchiesta per pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei test per la diagnosi del diabete. I ricorsi promossi avverso il provvedimento sanzionatorio erano stati respinti: sia il Tar sia il Consiglio di Stato avevano rilevato che il controllo del giudice amministrativo sulle decisioni dell'AGCM era esclusivamente di legittimità e che il giudice in questi casi non ha il potere di sostituirsi all'autorità amministrativa indipendente, potendo tuttavia controllare se l'amministrazione abbia fatto un uso corretto dei suoi poteri. La Cassazione aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso promosso per motivi di giurisdizione, sostenendo che, relativamente alle decisioni dell'AGCM, il controllo esercitato dai giudici amministrativi era un controllo di piena giurisdizione poiché il giudice amministrativo può accertare la veridicità dei fatti che hanno motivato la sanzione.La ricorrente aveva quindi proposto ricorso alla Corte EDU, lamentando la mancanza di una «piena giurisdizione» del giudice amministrativo nel sistema nazionale, così ponendo un problema in termini di accesso alla giustizia. I giudici di Strasburgo, per 6 voti contro uno, hanno dichiarato che non vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, avendo riconosciuto che il controllo effettuato sulla sanzione irrogata alla società ricorrente è stato di piena giurisdizione, posto che il TAR ed il Consiglio di Stato hanno potuto verificare l'adeguatezza della "pena" all'infrazione commessa e avrebbero potuto anche commutarla.
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Sentenza del: 27/09/2011
N° ricorso: 41107/02, 22405/03
CE.DI.SA Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 20/09/2011
N° ricorso: 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 30835/03
Pascarella e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 26/07/2011
N° ricorso: 55772/08
Paleari - in materia di pubblicità del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.
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Sentenza del: 26/07/2011
N° ricorso: 55743/08
Pozzi - in materia di pubblicità del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.
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Sentenza del: 26/07/2011
N° ricorso: 41062/05
Capriati - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 12/07/2011
N° ricorso: 18290/02
Maioli - in materia di espropriazione. La lunga durata del procedimento di espropriazione, accompagnato dal divieto di costruire - in mancanza di indennizzo e di un ricorso interno effettivo - viola il diritto al rispetto dei beni, quale garantito dall'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, in quanto spezza il giusto equilibrio che deve regnare tra la tutela del diritto di proprietà e le necessità di curare l'interesse generale.
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Sentenza del: 12/07/2011
N° ricorso: 14737/09
Sneersone e Kampanella - in materia di affidamento di minore. La pronuncia ha ad oggetto il caso di un minore conteso dai genitori. Dopo la separazione dei due coniugi, il minore era stato affidato alla madre, cittadina lettone, la quale, adducendo di non ricevere dall'ex marito l'assegno di mantenimento, aveva lasciato l'Italia portando con sé il figlio in Lettonia. Il Tribunale di Roma, investito del caso, dapprima dispose l'affidamento esclusivo del figlio al padre e, successivamente al rifiuto delle autorità lettoni di autorizzarne il ritorno in Italia, ne ordinò il rientro. La madre e il figlio hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando che la decisione dei giudici italiani era contraria all'interesse del figlio e che essa aveva violato il diritto internazionale e quello lettone. La Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU, in quanto la decisione dei giudici italiani di far rientrare il minore in Italia, pur essendo stata legittimamente assunta nell'interesse del medesimo, non ha tenuto conto delle conseguenze sul piano psicologico derivanti dalla separazione del figlio dalla madre, evidenziate dalle autorità lettoni.