Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 08/11/2012
N° ricorso: 43549/08, 6107/09, 5087/09
Agrati e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione degli articoli 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenza del 7.6.2012 (con essa la Corte EDU aveva accertato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'adozione di una legge di interpretazione autentica, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificata da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo avevano altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto il suddetto intervento legislativo, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni).
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Sentenza del: 30/10/2012
N° ricorso: 18791/03
Grossi e altri - istanza di revisione della sentenza ex art. 80 del regolamento della Corte. Il 6 ottobre 2011 il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010, con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 734.000 euro a titolo di risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per danni morali. A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia le reali dimensioni del terreno oggetto della procedura di espropriazione. La Corte, senza entrare nel merito della decisività o meno del fatto nuovo invocato dal Governo, ha respinto la domanda di revisione in quanto tardiva, perché presentata oltre il termine prescritto di sei mesi: a giudizio della Corte, i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a partire dal 23 dicembre 2010.
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Sentenza del: 23/10/2012
N° ricorso: 19041/04
Immobiliare Podere Trieste s.r.l. - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
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Sentenza del: 09/10/2012
N° ricorso: 25106/03
Trapani Lombardo ed altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
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Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 48117/99
Pedicini e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
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Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 41264/02
Gatti e Nalbone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
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Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 39567/02, 40281/02
Parenti e Deidda - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 33783/09
Godelli - in materia di diritto alla vita privata e familiare (sotto il profilo del diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori biologici).
Viola l'art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, la legislazione italiana in materia di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto della madre biologica (che abbia partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche. La Corte ha ravvisato un bilanciamento non corretto nella circostanza che la legge italiana non consente né l'accesso a informazioni biologiche che non identifichino direttamente la madre, né la rimozione dell'anonimato con il consenso di questa.
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Sentenza del: 28/08/2012
N° ricorso: 69872/01
Spampinato - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 28/08/2012
N° ricorso: 54270/10
Costa e Pavan - in materia di rispetto della vita privata e familiare. I ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, hanno adito la Corte EDU al fine di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto dell'embrione - la prima riservata ai soli casi di sterilità e infertilità della coppia e la seconda vietata dalla legge n. 40 del 2004 - al fine di poter avere un figlio non affetto dalla medesima patologia di cui essi sono portatori. La Corte, dopo aver riconosciuto che il desiderio di avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui i genitori sono portatori sani, mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto, rientra nella sfera protetta dall'art. 8 CEDU, ha constatato che i divieti esistenti in Italia, pur essendo previsti dalla legge e volti al perseguimento di fini legittimi (protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui), sono sproporzionati perché, in presenza della stessa patologia, viene consentita, in modo incoerente, l'interruzionevolontaria dellagravidanza. Non sussiste discriminazione, ai sensi dell'art. 14 CEDU, quanto all'accesso alla D.P.I. essendo vietata in assoluto dall'ordinamento nazionale.