Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 26/07/2011
N° ricorso: 41062/05
Capriati - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 12/07/2011
N° ricorso: 18290/02
Maioli - in materia di espropriazione. La lunga durata del procedimento di espropriazione, accompagnato dal divieto di costruire - in mancanza di indennizzo e di un ricorso interno effettivo - viola il diritto al rispetto dei beni, quale garantito dall'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, in quanto spezza il giusto equilibrio che deve regnare tra la tutela del diritto di proprietà e le necessità di curare l'interesse generale.
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Sentenza del: 12/07/2011
N° ricorso: 14737/09
Sneersone e Kampanella - in materia di affidamento di minore. La pronuncia ha ad oggetto il caso di un minore conteso dai genitori. Dopo la separazione dei due coniugi, il minore era stato affidato alla madre, cittadina lettone, la quale, adducendo di non ricevere dall'ex marito l'assegno di mantenimento, aveva lasciato l'Italia portando con sé il figlio in Lettonia. Il Tribunale di Roma, investito del caso, dapprima dispose l'affidamento esclusivo del figlio al padre e, successivamente al rifiuto delle autorità lettoni di autorizzarne il ritorno in Italia, ne ordinò il rientro. La madre e il figlio hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando che la decisione dei giudici italiani era contraria all'interesse del figlio e che essa aveva violato il diritto internazionale e quello lettone. La Corte ha dichiarato che vi è stata violazione del diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU, in quanto la decisione dei giudici italiani di far rientrare il minore in Italia, pur essendo stata legittimamente assunta nell'interesse del medesimo, non ha tenuto conto delle conseguenze sul piano psicologico derivanti dalla separazione del figlio dalla madre, evidenziate dalle autorità lettoni.
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Sentenza del: 12/07/2011
N° ricorso: 14130/02
Macrì e altri - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 28/06/2011
N° ricorso: 65278/01
De Caterina e altri - in materia di espropriazione . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/06/2011
N° ricorso: 72795/01
De Stefano e altri - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/06/2011
N° ricorso: 67992/01
Iandoli- in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/06/2011
N° ricorso: 63869/00
Rivera e Di Bonaventura - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/06/2011
N° ricorso: 37178/02
Casolaro Cammilletti - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 07/06/2011
N° ricorso: 43549/08, 6107/09, 5087/09
Agrati e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.