Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 12/04/2011
N° ricorso: 19403/03
Dedda e Fragassi - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 21.9.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 05/04/2011
N° ricorso: 25716/09
Toumi - in materia di espulsione di stranieri. La messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione; è violato anche l'art. 34 CEDU, relativo al diritto al ricorso individuale, se il Governo italiano non sospende in via cautelare l'espulsione richiesta dalla Corte in virtù dell'art. 39 del Regolamento della stessa.
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Sentenza del: 05/04/2011
N° ricorso: 14569/05
Sarigiannis - in materia di controlli sui viaggiatori da parte della polizia di frontiera. La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza in riferimento ad un caso in cui due viaggiatori, in arrivo all'aeroporto di Fiumicino, erano stati trattenuti presso gli uffici della polizia per essersi rifiutati di rendere le proprie generalità. Dichiara invece sussistente la violazione dell'art. 3, relativo al divieto di trattamenti inumani o degradanti, avendo ritenuto sproporzionato l'uso della forza cui avevano fatto ricorso gli agenti di polizia in relazione alle circostanze di fatto.
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Sentenza del: 29/03/2011
N° ricorso: 47357/08
Alikaj ed altri - in materia di diritto alla vita (art. 2) CEDU. Constata la violazione del diritto alla vita (art. 2) sotto l'aspetto sostanziale, nel caso di un agente della polizia stradale che ha cagionato la morte di un passeggero di un'automobile fermata per un controllo stradale, il quale era sceso di corsa e si era dato alla fuga. Constata altresì la violazione del diritto alla vita (art. 2) sotto l'aspetto procedurale, per il fatto che la conseguente inchiesta sia stata svolta - quanto meno in relazione ai primissimi accertamenti - dalla stessa autorità pubblica cui apparteneva l'agente di polizia che aveva dato luogo alla morte del passeggero. In questo contesto la Corte sottolinea altresì come siano in contrasto con un'efficace tutela della vita - sotto il profilo procedurale - istituti che frustrino la proficuità delle inchieste, come la grazia, l'indulto e la prescrizione.
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Sentenza del: 24/03/2011
N° ricorso: 23458/02
Giuliani e Gaggio - in materia di diritto alla vita (art. 2) CEDU. Con riferimento ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8 tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001, in cui aveva perso la vita Carlo Giuliani, la Grande Chambre ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo materiale, avendo ritenuto che il ricorso alla forza omicida è stato ëassolutamente necessarioû per ëassicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegaleû e che non vi è stata violazione degli obblighi positivi di tutelare la vita in ragione dell'organizzazione e della pianificazione delle operazioni di polizia. Parimenti, è stato affermato che non vi è stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione sotto il profilo materiale quanto al quadro legislativo interno che disciplina l'uso della forza omicida o quanto alle armi in dotazione alle forze dell'ordine durante il G8. La Grande Chambre ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 anche sotto il profilo procedurale, avendo ritenuto che l'inchiesta condotta era stata sufficientemente efficace per permettere di determinare se il ricorso alla forza fosse giustificato nella fattispecie e se l'organizzazione e la pianificazione delle operazioni di polizia fossero conformi all'obbligo di tutelare la vita. àstata altresì constatata la non violazione dell'art. 13, relativo al diritto ad un ricorso effettivo, in quanto i ricorrenti hanno potuto esercitare tutte le facoltàriconosciute nel diritto italiano alla parte lesa, al fine di ottenere riparazione della loro doglianza relativa all'articolo 2 della Convenzione.
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Sentenza del: 18/03/2011
N° ricorso: 30814/06
Lautsi ed altri - in materia di libertà religiosa e diritto all'istruzione (ex art. 2 del Prot. 1, CEDU). Non contrasta con il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose (art. 2 del Protocollo n. 1) la scelta dello Stato di riservare maggiore visibilità alla religione prevalente del Paese attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conduca al vero e proprio indottrinamento. La sola affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non viola il parametro invocato.
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Sentenza del: 15/03/2011
N° ricorso: 43134/05
G.N. ed altri - in materia di diritto alla vita. Di cancellazione della causa dal ruolo per intervenuto accordo tra le parti, giudicato equo dalla Corte, relativamente alla somma che il Governo italiano dovrà versare ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni materiali per la violazione dell'art. 2 e dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 2 CEDU, già constatate con sentenza del 1° dicembre 2009
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Sentenza del: 17/02/2011
N° ricorso: 213/4
Ucci - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 22.6.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 15/02/2011
N° ricorso: 28169/06
Di Cecco - in materia di vita privata e familiare. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU per l'errata applicazione delle disposizioni sul controllo della corrispondenza dei detenuti.
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Sentenza del: 08/02/2011
N° ricorso: 16021/02
Plalam s.p.a. - in materia di sussidi pubblici alle imprese. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 18.5.2010, in relazione alla applicazione di una normativa, sfavorevole alla società ricorrente, che escludeva la modifica al rialzo dei sussidi pubblici concessi a società che avevano investito nel Mezzogiorno in caso di aumento dell'entità degli investimenti in corso d'opera.