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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 09/09/2014

    N° ricorso: 657/10, 27897/10, 27908/10, 64297/10

    Caligiuri e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. La pronuncia prende le mosse dai giudizi intentati da alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA, volti ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale.

  • Sentenza del: 09/09/2014

    N° ricorso: 33955/07

    Carrella - in materia di condizioni di detenzione. La pronuncia prende le mosse dal ricorso di un detenuto, affetto da una forma di diabete associata a molte complicanze, che invocando l'art. 3 CEDU lamentava la mancanza di cure mediche adeguate in carcere nonché i numerosi errori e omissioni che avrebbero messo in pericolo la sua vita e lo avrebbero sottoposto a un trattamento inumano o degradante. Il ricorrente si doleva altresì del fatto che le autorità non avessero preso in considerazione la possibilità di consentirgli di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione in carcere, archiviando altresì la querela con la quale egli aveva denunciato l'insufficienza e l'inadeguatezza delle cure alle quali era stato sottoposto.

    La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione, sotto il profilo materiale, in quanto, nonostante alcuni ritardi, le autorità hanno ottemperato al loro obbligo di proteggere l'integrità fisica del ricorrente attraverso controlli medici appropriati. La Corte, inoltre, ha affermato che non vi è stata violazione dall'articolo 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale, in quanto la denuncia del ricorrente è stata oggetto di un'inchiesta rapida ed effettiva.

  • Sentenza del: 22/07/2014

    N° ricorso: 14625/03, 14628/03, 15007/03

    Bifulco e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 15/07/2014

    N° ricorso: 38624/07

    Panetta - in materia di ragionevole durata del processo. La causa ha ad oggetto il mancato versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti della ricorrente, una cittadina italo-francese sposata con un cittadino italiano. In particolare, la ricorrente lamentava l'inerzia da parte delle autorità italiane per quanto riguarda le sue domande volte a ottenere il versamento dell'assegno dovuto dal suo ex marito. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza in tema di ragionevole durata del processo, ha constatato la violazione dell'art. 6, par 1, CEDU.

  • Sentenza del: 08/07/2014

    N° ricorso: 43892/04

    Pennino - istanza di revisione ex art. 80 del regolamento della Corte. Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 24 settembre 2013, con la quale la Corte, in una causa relativa alla omessa esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, aveva accertato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU e dell'art. 6 CEDU e condannato lo Stato italiano a versare la somma di 30.000 euro a titolo di pregiudizio morale e materiale, oltre alla somma di 5.00 euro per le spese di procedura.

    A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento del suo credito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. La Corte ha respinto la domanda di revisione in quanto i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo prima della suddetta pronuncia.

  • Sentenza del: 08/07/2014

    N° ricorso: 43870/04

    De Luca - istanza di revisione ex art. 80 del regolamento della Corte. Il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 24 settembre 2013, con la quale la Corte, in una causa relativa alla omessa esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, aveva accertato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU e dell'art. 6 CEDU e condannato lo Stato italiano a versare la somma di 30.000 euro a titolo di pregiudizio morale e materiale, oltre alla somma di 5.00 euro per le spese di procedura. A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento del suo credito, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. La Corte ha respinto la domanda di revisione in quanto i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo prima della suddetta pronuncia.

  • Sentenza del: 01/07/2014

    N° ricorso: 61820/08

    Guadagno e altri - in materia di diritto ad un processo equo. La causa prende le mosse dal giudizio promosso dai ricorrenti, magistrati amministrativi consiglieri di Stato, per ottenere l'adeguamento del loro salario in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 265 dell'8 agosto 1991. Essi ritenevano infatti di avere diritto, in virtù di tali disposizioni, allo stesso stipendio riconosciuto ad altri consiglieri di Stato che, pur avendo un'anzianità inferiore alla loro, godevano di un trattamento stipendiale più elevato. Nelle more del giudizio entrò in vigore la legge n. 388 del 2000, il cui art. 50 vietava, con effetto retroattivo, di procedere al pagamento dei crediti stabiliti in materia da decisioni giudiziarie diverse da quelle che erano già divenute definitive alla data della sua entrata in vigore. I ricorrenti pertanto, secondo l'Amministrazione che si opponeva all'esecuzione della sentenza del Tar, non avrebbero più potuto far valere il diritto all'adeguamento. Il Consiglio di Stato, davanti al quale era stata impugnata la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, accolse l'appello dell'Amministrazione e giudicò legittima la decisione di non dare esecuzione alla sentenza del TAR favorevole ai ricorrenti.

    La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla circostanza se, nel caso di specie, l'intervento del legislatore abbia pregiudicato l'equità del procedimento e, in particolare, la parità delle armi, ha ritenuto che l'intervento legislativo, che regolava definitivamente e retroattivamente il merito della controversia che opponeva i ricorrenti allo Stato dinanzi ai giudici interni, non era giustificato da motivi imperativi di interesse generale. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

  • Sentenza del: 01/07/2014

    N° ricorso: 36629/10

    Saba - in materia di trattamenti disumani e degradanti. Il caso prende le mosse dalla denuncia presentata dal sig. Saba, insieme ad altri detenuti, nei confronti di alcuni agenti penitenziari per atti di violenza commessi all'interno del carcere di Sassari. Alla denunzia era seguito un procedimento penale conclusosi con dieci condanne per gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato. Per i restanti imputati, i reati contestati di violenza privata e abuso d'ufficio caddero in prescrizione. Il ricorrente aveva quindi promosso ricorso alla Corte EDU, denunciando che i trattamenti subiti potevano essere ascritti alla tortura e lamentando che a causa della lentezza del procedimento giudiziario, i responsabili avevano beneficiato della prescrizione quale causa estintiva del reato.

    La Corte ha constatato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, sotto i profili sia sostanziale sia procedurale.Sotto il primo aspetto, la Corte ha ritenuto che il trattamento cui il ricorrente era stato sottoposto lo aveva avvilito e umiliato, in un contesto di forte tensione emotiva, in cui i detenuti potevano legittimamente temere per la loro sorte. Il ricorrente ha dovuto provare sentimenti di paura, angoscia e inferiorità. Di qui la constatazione che l'incidente in questione fosse qualificabile come un trattamento degradante, vietato in quanto tale dall'articolo 3 della Convenzione. Sotto l'aspetto procedurale la Corte ha ritenuto che l'impegno delle autorità nazionali volto a reprimere la violazione del diritto sancito dall'art. 3 non potessero dirsi soddisfacenti in ragione del carattere lento e macchinoso delle procedure, che si sono poste in contrasto con i criteri di un'inchiesta approfondita ed effettiva.

  • Sentenza del: 24/06/2014

    N° ricorso: 54425/08, 58361/08, 58464/08, 60505/08, 60524/08, 61827/08

    Cataldo e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. La pronuncia è relativa ad alcune cause intentate da cittadini italiani, i quali avevano chiesto che il trattamento pensionistico ad essi spettante per gli anni di lavoro prestati in Svizzera fosse calcolato sulla base della retribuzione effettiva percepita, conformemente alla Convenzione Italo-Svizzera del 1962 ed alla giurisprudenza consolidata. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, che recepiva il criterio di calcolo, meno favorevole per i ricorrenti, adottato dall'INPS. La Corte, richiamando quanto da essa statuito nella analoga pronuncia Maggio e altri c. Italia, ha constatato la violazione da parte dello Stato italiano del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU.

  • Sentenza del: 24/06/2014

    N° ricorso: 48357/07, 52677/07, 52687/07, 52701/07


    Azienda Agricola Silverfunghi S.A.S. - in materia di diritto ad un processo equo, sotto il profilo della ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia. Negli anni ottanta il legislatore italiano approvò delle leggi che fornivano alle aziende agricole, mediante fiscalizzazioni e sgravi contributivi, una duplice riduzione dei contributi previdenziali che esse versavano per i propri dipendenti. Nel luglio 1988 l'INPS emise una circolare in cui dichiarava che le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi erano alternativi e non cumulativi. Le ricorrenti, quattro società agricole, agirono in giudizio contro l'INPS nel 2000 e nel 2002. In primo grado e in appello i giudici si pronunciarono a favore delle società, ritenendo che i due benefici fossero cumulativi. Tuttavia nel novembre 2003 il legislatore italiano approvò la legge n. 326 che stabiliva espressamente che le fiscalizzazioni e gli sgravi contributivi erano alternativi e non cumulativi. Successivamente, l'INPS propose ricorso alla Corte di Cassazione, che accolse i ricorsi sulla base della legge n. 326. Le società ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando che la legge n. 326 ha costituito un'ingerenza legislativa nei procedimenti giudiziari in violazione del loro diritto a un equo processo. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, in quanto, nel caso in esame, la legge n. 326 ha avuto un impatto decisivo sull'esito di un giudizio pendente e non vi erano motivi imperativi di interesse pubblico per la sua applicazione retroattiva.

    La Corte ha invece dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo ritenuto che la scelta del legislatore si fosse conformata al requisito di legittimità previsto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1, e che la misura contestata non aveva imposto un onere eccessivo alle società ricorrenti.

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