Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
-
Sentenza del: 23/10/2012
N° ricorso: 19041/04
Immobiliare Podere Trieste s.r.l. - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
-
Sentenza del: 09/10/2012
N° ricorso: 25106/03
Trapani Lombardo ed altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
-
Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 48117/99
Pedicini e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
-
Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 41264/02
Gatti e Nalbone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
-
Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 39567/02, 40281/02
Parenti e Deidda - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
-
Sentenza del: 25/09/2012
N° ricorso: 33783/09
Godelli - in materia di diritto alla vita privata e familiare (sotto il profilo del diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori biologici).
Viola l'art. 8 CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, la legislazione italiana in materia di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto della madre biologica (che abbia partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche. La Corte ha ravvisato un bilanciamento non corretto nella circostanza che la legge italiana non consente né l'accesso a informazioni biologiche che non identifichino direttamente la madre, né la rimozione dell'anonimato con il consenso di questa.
-
Sentenza del: 28/08/2012
N° ricorso: 69872/01
Spampinato - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.
-
Sentenza del: 28/08/2012
N° ricorso: 54270/10
Costa e Pavan - in materia di rispetto della vita privata e familiare. I ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, hanno adito la Corte EDU al fine di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto dell'embrione - la prima riservata ai soli casi di sterilità e infertilità della coppia e la seconda vietata dalla legge n. 40 del 2004 - al fine di poter avere un figlio non affetto dalla medesima patologia di cui essi sono portatori. La Corte, dopo aver riconosciuto che il desiderio di avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui i genitori sono portatori sani, mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto, rientra nella sfera protetta dall'art. 8 CEDU, ha constatato che i divieti esistenti in Italia, pur essendo previsti dalla legge e volti al perseguimento di fini legittimi (protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui), sono sproporzionati perché, in presenza della stessa patologia, viene consentita, in modo incoerente, l'interruzionevolontaria dellagravidanza. Non sussiste discriminazione, ai sensi dell'art. 14 CEDU, quanto all'accesso alla D.P.I. essendo vietata in assoluto dall'ordinamento nazionale.
-
Sentenza del: 31/07/2012
N° ricorso: 40020/03
M. e altri c. Italia e Bulgaria - in materia di trattamenti disumani e degradanti. I ricorrenti, cittadini bulgari di etnia Rom, proponevano vari motivi di ricorso ai sensi degli articoli 3, 4, 13 e 14 della Convenzione e di numerosi altri trattati internazionali, lamentando in particolare maltrattamenti, abusi sessuali ed assoggettamento a lavoro forzato subiti ad opera di una famiglia Rom, e il mancato svolgimento da parte delle autorità italiane di indagini effettive sui fatti. La Corteha dichiarato, con 6 voti contro 1, che non vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione rispetto alle misure adottate dalle autorità per liberare la prima ricorrente; all'unanimità ha invece dichiarato che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in quanto l'inchiesta relativa ai maltrattamenti subiti dalla prima ricorrente da parte di privati cittadini non è stata effettiva.
-
Sentenza del: 24/07/2012
N° ricorso: 37338/03
Fendi e Speroni - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.