Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 15/11/2012
N° ricorso: 66394/01
Lombardi - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 15/11/2012
N° ricorso: 63242/00
Donati - di cancellazione della causa dal ruolo. In sede di liquidazione dell'equo indennizzo ex art. 41 CEDU, la Corte, giudicato equo l'importo dell'indennizzo proposto dal Governo italiano, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37 par. 1 lettera c) della Convenzione.
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Sentenza del: 15/11/2012
N° ricorso: 43465/02
Cooperativa "Sannio Verde" s.r.l. - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 15/11/2012
N° ricorso: 34389/02, 34390/02, 34392/02, 34458/02
Pacifico e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 08/11/2012
N° ricorso: 8456/09, 8457/09, 8458/09, 8459/09, 8460/09, 8461/09, 62/09, 8463/09, 8464/09, 8465/09, 8466/09, 8467/09, 8468/09, 8469/09, 8471/09, 8472/09, 8473/09, 8475/09
Ambrosini e altri - in materia di ritardo nella esecuzione di decisioni giudiziarie. Costituisce violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo al diritto al rispetto dei propri beni, il ritardo nel pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege c.d. Pinto.
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Sentenza del: 08/11/2012
N° ricorso: 65165/01
Ferrara - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 08/11/2012
N° ricorso: 43549/08, 6107/09, 5087/09
Agrati e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione degli articoli 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenza del 7.6.2012 (con essa la Corte EDU aveva accertato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'adozione di una legge di interpretazione autentica, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificata da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo avevano altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto il suddetto intervento legislativo, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni).
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Sentenza del: 30/10/2012
N° ricorso: 18791/03
Grossi e altri - istanza di revisione della sentenza ex art. 80 del regolamento della Corte. Il 6 ottobre 2011 il Governo italiano aveva proposto istanza di revisione della sentenza del 14 dicembre 2010, con la quale la Corte, in una causa relativa ad una procedura di espropriazione, aveva riconosciuto a favore dei ricorrenti la somma di 734.000 euro a titolo di risarcimento dei danni materiali e 20.000 euro per danni morali. A sostegno della propria domanda di revisione, il Governo aveva invocato la scoperta di un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 80 del regolamento della Corte, consistente nel fatto di aver appreso solo in epoca successiva al deposito della suddetta pronuncia le reali dimensioni del terreno oggetto della procedura di espropriazione. La Corte, senza entrare nel merito della decisività o meno del fatto nuovo invocato dal Governo, ha respinto la domanda di revisione in quanto tardiva, perché presentata oltre il termine prescritto di sei mesi: a giudizio della Corte, i fatti in questione potevano ragionevolmente essere conosciuti dal governo già a partire dal 23 dicembre 2010.
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Sentenza del: 23/10/2012
N° ricorso: 19041/04
Immobiliare Podere Trieste s.r.l. - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 16.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.
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Sentenza del: 09/10/2012
N° ricorso: 25106/03
Trapani Lombardo ed altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.