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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 67125/01

    Preziosi - di cancellazione della causa dal ruolo. La Corte, su istanza del Governo italiano che aveva domandato la revisione della sentenza del 5.10.2006, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 80 del Regolamento stante il decesso dei ricorrenti intervenuto prima del deposito della suddetta pronuncia e la mancata manifestazione da parte degli eredi di un loro interesse alla prosecuzione della procedura.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 62984/00

    Uguccioni - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05, 8239/05

    Salvatore Coppola ed altri - in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e, limitatamente ai ricorsi nn. 14611/05 e 29701/06, ha constatato la violazione dell'articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 24887/03

    Maselli - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 24294/03

    De Gregorio - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 10652/02, 21532/05, 37211/05, 6723/06, 12373/06, 13553/06, 23446/06, 28978/06, 29698/06, 29699/06, 29704/06, 23003/06, 25473/06, 29693/06

    Collarile e altri - in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e la violazione dell'articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti. Limitatamente ad alcuni ricorsi la Corte ha altresì constato la violazione dell'articolo 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza, dell'articolo 1 Prot. n. 1 e dell'articolo 2 Prot. n. 4, e dell'articolo 6, par. 1 quanto all'eccessiva durata del procedimento (ricorso n. 21532/05), nonché dell'articolo 3 Prot. n. 1 (ricorso n. 10652/02).

  • Sentenza del: 11/12/2012

    N° ricorso: 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09, 5141/09

    Anna De Rosa e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico ATA avevano agito per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'Istruzione. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'art. 6, par. 1 CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo hanno altresì dichiarato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo.

  • Sentenza del: 04/12/2012

    N° ricorso: 70508/01

    Medici e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni.

  • Sentenza del: 04/12/2012

    N° ricorso: 31956/05

    Hamidovic - in materia di espulsioni di stranieri. La ricorrente, cittadina della Bosnia-Erzegovina di etnia rom residente a Roma nel campo nomadi "Castel Romano", sposata e madre di cinque figli tutti nati in Italia, fu sottoposta ad un controllo dei documenti d'identità ad Alba Adriatica. In esito al controllo il prefetto di Teramo, con decreto del 20 luglio 2005, ordinò l'espulsione della Hamidovic in quanto soggiornante irregolare sul territorio italiano. Il giudice di pace respinse l'impugnativa proposta avverso il decreto di espulsione e in data 6 settembre 2005 la ricorrente venne espulsa nel suo paese d'origine.

    Da qui il ricorso alla Corte EDU, nel quale la ricorrente, invocando l'articolo 8 della Convenzione, lamentò che l'esecuzione della decisione di espellerla verso la Bosnia Erzegovina aveva comportato la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare perché era stata obbligata a lasciare il marito e i figli che risiedevano in Italia. La Corte, considerato che la famiglia della ricorrente viveva stabilmente in Italia da diversi anni e che la ricorrente non si trovava in una situazione tale da escludere di poter continuare la sua vita familiare nel paese ospite, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, avendo ritenuto la misura dell'espulsione non proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica.

  • Sentenza del: 15/11/2012

    N° ricorso: 66394/01

    Lombardi - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

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