Internazionale, Camera dei Deputati - internazionale.camera.it

MENU

Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 17/07/2012

    N° ricorso: 35174/03

    Matthias e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 10/07/2012

    N° ricorso: 16220/03

    Cucinotta -in materia di espropriazione indiretta.Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 26/06/2012

    N° ricorso: 77156/01

    Milazzo - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 26/06/2012

    N° ricorso: 73575/01

    Di Pietro - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 2.11.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 26/06/2012

    N° ricorso: 44853/10

    Toniolo c. San Marino e Italia - in materia di estradizione. Il ricorrente, cittadino italiano residente a San Marino, venne arrestato nell'agosto 2009 e successivamente estradato in Italia circa un mese dopo. Invocando l'articolo 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), egli contestava ai due Stati di avere commesso varie irregolarità nella procedura relativa alla sua estradizione. In particolare, nei confronti di San Marino, egli lamentava l'illegittimità del decreto di estradizione, eccependo in particolare l'applicabilità della Convenzione del 1939 e non la Convenzione del 1957 cui San Marino ha acceduto dopo che il suo procedimento di estradizione era iniziato. Quanto alle doglianze nei confronti dell'Italia, il ricorrente eccepiva che la richiesta di estradizione non era stata presentata all'autorità competente e che la sua estradizione aveva avuto luogo mentre egli era tenuto in custodia illegittimamente. Seguiva che la sua estradizione e il suo trasferimento alle autorità italiane e la successiva custodia erano state illegittime.

    La Corte, con riferimento alle doglianze espresse nei confronti di San Marino, ha constatato la violazione dell'art. 5, par.1, per la mancanza nella legislazione di San Marino di una procedura di estradizione che fosse sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile nella sua applicazione, tale da evitare il rischio di custodia arbitraria in attesa dell'estradizione.

    La Corte ha invece dichiarato manifestamente infondate le doglianze nei confronti dell'Italia. In particolare, relativamente al periodo di custodia cautelare a San Marino, la Corte ha affermato che sebbene gravi sul paese richiedente l'estradizione la responsabilità di garantire che il mandato di arresto e la richiesta di estradizione siano validi in base alla propria legislazione, nel caso di specie nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'Italia in quanto l'illegittimità della procedura di estradizione non è sorta dall'inosservanza dei requisiti giuridici nazionali italiani, bensì in conseguenza della qualità della legislazione di San Marino in materia.

  • Sentenza del: 19/06/2012

    N° ricorso: 9512/04

    Messeni Nemagna e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 5.10.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 19/06/2012

    N° ricorso: 69907/01

    Prenna e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 9.2.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 19/06/2012

    N° ricorso: 13396/03

    Iuliano e altri - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 14.12.2006 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 07/06/2012

    N° ricorso: 38433/09

    Centro Europa 7 s.r.l. e Di Stefano - in materia di concessione di frequenze radiotelevisive. Viola l'art. 10 della Convenzione edu il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima rilascino alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano - e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (Agcom) - consiste nell'aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'Agcom, che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e al conseguente vantaggio indebito concesso alle stazioni di trasmissione che già detenevano le frequenze. La violazione del principio del pluralismo nel settore radio-televisivo e quindi dell'art. 10 è stata ravvisata nel protrarsi di questa situazione illegittima).

    Viola l'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione edu il comportamento delle autorità nazionali italiane, le quali - dapprima rilascino alla società ricorrente l'autorizzazione alla trasmissione televisiva per l'80 per cento del territorio nazionale con l'assegnazione di 3 frequenze - e poi omettano di assegnare le citate frequenze, necessarie alla trasmissione. (La violazione da parte dello Stato italiano - e per esso del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni (Agcom) - consiste nell'aver assunto condotte contraddittorie e omissive, consistite essenzialmente nell'aver subordinato l'efficacia dell'autorizzazione all'approvazione di un piano di assegnazione, a sua volta conforme a un piano di adeguamento da adottarsi a cura dell'Agcom, che non è mai stato adottato. Tutto ciò si è risolto nella mancata effettiva assegnazione delle frequenze al Centro Europa 7 e alla conseguente frustrazione della legittima aspettativa della ricorrente in ordine allo sviluppo imprenditoriale e patrimoniale che avrebbe potuto conseguire se le frequenze le fossero state realmente assegnate).

    Non viola l'art. 6, comma 1, della Convenzione edu la procedura innanzi al Consiglio di Stato italiano la quale non abbia rivelato elementi di contrasto con il principio del giusto processo, con riferimento alla collocazione istituzionale del giudice e al rispetto dei diritti convenzionali nella valutazione della prova.

  • Sentenza del: 05/06/2012

    N° ricorso: 63868/00

    Colacrai n. 2 - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.7.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina