Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 03/09/2013
N° ricorso: 5376/11
M.C. e altri - in materia di diritto ad un processo equo. I ricorrenti, 162 cittadini italiani contagiati da sangue infetto loro trasfuso o a causa dell'assunzione di prodotti derivati dal sangue, percepivano da parte del Ministero della Salute un'indennità ai sensi della legge n. 210 del 1192, costituita da un importo fisso e da un'indennità integrativa speciale ("IIS"). In giurisprudenza sorse un contrasto circa la possibilità di assoggettare anche quest'ultima voce alla rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, tema sul quale intervenne il Governo con l'adozione del decreto legge n. 78 del 2010, che stabiliva espressamente la non rivalutabilità dell'IIS, fatta eccezione per le persone affette dalla sindrome da Talidomide.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011 dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010 in quanto, recando un trattamento discriminatorio nei confronti della categoria dei contagiati da epatiti, si ponevano in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. I ricorrenti, non avendo ottenuto la rivalutazione dell'IIS nonostante l'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, hanno quindi adito la Corte EDU.
La Corte ha constatato che l'adozione del d.l. n. 78 del 2010 ha violato il principio di certezza del diritto e il diritto dei ricorrenti ad un giusto processo, in quanto le disposizioni in esso contenute, fornendo un'interpretazione favorevole allo Stato, hanno avuto come effetto quello di rendere vana la prosecuzione dei giudizi già intentati ovvero di privare i ricorrenti dell'esecutorietà delle sentenze loro favorevoli già emesse. La Corte ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, non avendo ravvisato imperative ragioni di interesse generale a giustificazione dell'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario delle liti.
La Corte ha altresì ritenuto che il suddetto intervento legislativo ha gravato i ricorrenti di un "onere anomalo ed esorbitante" considerando l'attacco portato ai loro beni sproporzionato. Pertanto ha dichiarato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
I giudici di Strasburgo hanno inoltre constatato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, per non avere lo Stato italiano rimosso la disparità di trattamento sanzionata dalla Corte Costituzionale.
Infine, la Corte, preso atto che la questione posta alla sua attenzione non costituisce un caso isolato ma rappresenta un problema strutturale derivante dalla resistenza delle autorità italiane a rivalutare l'IIS, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di individuare entro sei mesi dall'emanazione della sentenza, un termine tassativo entro cui si impegnino a garantire i diritti oggetto di controversia. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi il medesimo oggetto per un periodo di un anno, ordinando contestualmente al Governo di versare le somme corrispondenti alla rivalutazione dell'IIS a tutte le persone che beneficino dell'indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992.
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Sentenza del: 16/07/2013
N° ricorso: 32968/02
Fiocca - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 16/07/2013
N° ricorso: 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02, 34388/02
Corrado e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 16/07/2013
N° ricorso: 32740/02 32742/02 32743/02 32748/02 32848/02
Galasso e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 16/07/2013
N° ricorso: 29385/03
Gagliardi - in materia di processo equo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata per il ritardo con il quale è stato erogato l'indennizzo di cui alla legge c.d. Pinto. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione in considerazione della mancata esecuzione da parte delle autorità di un provvedimento giurisdizionale.
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Sentenza del: 09/07/2013
N° ricorso: 51160/06
Di Giovanni - in materia di libertà di espressione. Il ricorso prende le mosse dal procedimento disciplinare avviato dal CSM nei confronti della ricorrente - un magistrato che all'epoca dei fatti era Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli - per le dichiarazioni da quest'ultima rese in un'intervista rilasciata ad un quotidiano su un'inchiesta penale a carico di un collega. La sezione disciplinare affermò che la ricorrente era venuta meno al suo dovere di discrezione inerente alle sue funzioni di magistrato e al suo dovere di lealtà e rispetto nei confronti di un collega, e le comminò la sanzione dell'ammonimento. La ricorrente adì quindi la Corte EDU, lamentando, tra le altre cose, una violazione della sua libertà di espressione conseguente alla sanzione disciplinare inflitta.
La Corte ha preliminarmente rilevato che la sanzione disciplinare contestata costituisce un'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione riconosciuta dall'articolo 10 della Convenzione. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la sanzione irrogata non fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e che l'ingerenza possa essere considerata «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 10 par. 2 della Convenzione. Pertanto ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 10 CEDU.
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Sentenza del: 09/07/2013
N° ricorso: 4509/08
Ciobanu c. Romania e Italia - in materia di detenzione. Il caso riguarda un cittadino rumeno, il quale ha adito la Corte EDU denunciando le condizioni disumane di detenzione patite negli istituti penitenziari rumeni, nonché il rifiuto dei tribunali di dedurre la durata degli arresti domiciliari scontati in Italia dalla sua pena detentiva in Romania. La doglianza mossa nei confronti dello Stato italiano riguarda invece il suo rimpatrio in Romania, disposto dalle autorità italiane senza consegnargli i documenti di identità e i suoi effetti personali. La Corte ha ritenuto che le condizioni di detenzione che il ricorrente ha dovuto sopportare per più di un anno, in particolare per il sovraffollamento e le condizioni igieniche deplorevoli della sua cella, lo abbiano sottoposto a una prova di intensità tale da oltrepassare il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione. Pertanto la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha altresì ritenuto che il ricorrente abbia scontato una pena di durata superiore a quella che avrebbe dovuto subire secondo il sistema giuridico nazionale e tenuto conto dei benefici ai quali aveva diritto. Essa ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 5 par. 1 della Convenzione. La Corte ha invece respinto, in quanto manifestamente infondato, il motivo di ricorso proposto nei confronti dell'Italia.
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Sentenza del: 25/06/2013
N° ricorso: 5968/09
Anghel - in materia di diritto ad un processo equo. Il sig. Anghel, un cittadino rumeno, aveva denunciato la sottrazione del figlio da parte della moglie e, invocando la Convenzione dell'Aja, aveva richiesto il rientro in patria del minore che si trovava in Italia con la madre. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, investito del caso dalle autorità rumene, reputò che non sussistessero motivi per ordinare il rimpatrio del minore, e respinse pertanto la domanda del ricorrente. Avverso tale decisione il sig. Anghel promosse ricorso in Cassazione, ma il ritardo nell'esame della sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio e alcune informazioni erronee sulla procedura da seguire gli preclusero di fatto l'impugnativa. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6 CEDU, avendo riconosciuto che, nel caso di specie, il diritto alla difesa, pur previsto dalla legge, non è stato effettivo e, di conseguenza, è stato compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale. La Corte europea ha invece respinto il motivo di ricorso relativo alla asserita violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8. CEDU, avendo ritenuto corretta e conforme al supremo interesse del minore la decisione del Tribunale dei minorenni di non consentire il rientro in patria.
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Sentenza del: 02/04/2013
N° ricorso: 25851/09, 29284/09, 64090/09
Tarantino e altri - in materia di diritto all'istruzione. I ricorrenti, otto studenti non ammessi ai test di ingresso ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, si sono rivolti alla Corte EDU lamentando una violazione del loro diritto all'istruzione, di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in quanto i fini perseguiti dalla normativa che regolamenta il numero chiuso e i test di ingresso non sarebbero legittimi e la misura sarebbe non proporzionata. La Corte ha ritenuto che le misure imposte non siano sproporzionate e che nell'applicarle lo Stato non sia andato oltre il proprio margine di apprezzamento. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
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Sentenza del: 02/04/2013
N° ricorso: 24817/03
Angelo Caruso - in materia di ragionevole durata del processo. In tale pronuncia, avente ad oggetto un caso di espropriazione indiretta, la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto alla protezione dei propri beni di cui all'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, per mancanza del requisito di vittima in capo al ricorrente. La Corte ha invece constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.