Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 10/01/2012
N° ricorso: 32521/05
Di Marco - in materia di occupazione di terreno demaniale. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 26.4.2011, per avere le autorità statali omesso di tenere conto, nel calcolo dell'indennizzo versato al ricorrente per l'espropriazione del terreno di cui era locatario e sul quale esercitava la sua attività commerciale, del fatto che l'espropriazione controversa aveva comportato la perdita dello «strumento di lavoro» del ricorrente, dal quale questi traeva i mezzi di sostentamento.
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Sentenza del: 10/01/2012
N° ricorso: 30765/08
Di Sarno e altri -in materia di danni ambientali e alla salute dei cittadini. I ricorrenti, residenti nel comune di Somma Vesuviana (NA), avevano denunciato il danno ambientale provocato dal cattivo funzionamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti messo in atto dalle autorità pubbliche in tutta la regione campana. In particolare, invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti avevano sostenuto che, omettendo di adottare le misure richieste per garantire il funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e applicando una politica legislativa e amministrativa inadeguata, lo Stato italiano aveva gravemente nuociuto all'ambiente della loro regione e messo in pericolo la loro vita e la loro salute nonché quella di tutta la popolazione locale. Le autorità pubbliche avevano inoltre omesso di informare gli interessati dei rischi legati al fatto di abitare in un territorio inquinato. La Corte ha constatato che, l'incapacità protratta delle autorità italiane di assicurare un corretto funzionamento del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti ha leso il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio, in violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il suo profilo materiale. Viceversa, per quanto riguarda il profilo procedurale dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che non vi è stata violazione della Convenzione, in quanto le autorità italiane hanno adempiuto all'obbligo di informare le persone interessate, compresi i ricorrenti, sui potenziali rischi ai quali si esponevano continuando a risiedere in Campania. Infine, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, stante la mancanza di vie di ricorso utili ed effettive che permettano di sollevare, innanzi alle autorità nazionali, motivi di ricorso che attengono alle conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti della cattiva gestione del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
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Sentenza del: 15/11/2011
N° ricorso: 699/03
Facchiano e Maio - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 18/10/2011
N° ricorso: 39432/03, 39438/03, 39440/03, 39442/03, 39445/03, 39449/03, 39452/03, 39453/03, 39454/03
Selvaggio e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 18/10/2011
N° ricorso: 13175/03
Giusti - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 04/10/2011
N° ricorso: 20198/03, 40403/04
Violanda Truocchio - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è diventata definitiva, tale da dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41.
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Sentenza del: 27/09/2011
N° ricorso: 43509/08
A. Menarini Diagnostics s.r.l. - in materia di diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale. La società ricorrente era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria di 6 milioni di euro, inflittale dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato all'esito di un'inchiesta per pratiche anticoncorrenziali nel mercato dei test per la diagnosi del diabete. I ricorsi promossi avverso il provvedimento sanzionatorio erano stati respinti: sia il Tar sia il Consiglio di Stato avevano rilevato che il controllo del giudice amministrativo sulle decisioni dell'AGCM era esclusivamente di legittimità e che il giudice in questi casi non ha il potere di sostituirsi all'autorità amministrativa indipendente, potendo tuttavia controllare se l'amministrazione abbia fatto un uso corretto dei suoi poteri. La Cassazione aveva dichiarato inammissibile il successivo ricorso promosso per motivi di giurisdizione, sostenendo che, relativamente alle decisioni dell'AGCM, il controllo esercitato dai giudici amministrativi era un controllo di piena giurisdizione poiché il giudice amministrativo può accertare la veridicità dei fatti che hanno motivato la sanzione.La ricorrente aveva quindi proposto ricorso alla Corte EDU, lamentando la mancanza di una «piena giurisdizione» del giudice amministrativo nel sistema nazionale, così ponendo un problema in termini di accesso alla giustizia. I giudici di Strasburgo, per 6 voti contro uno, hanno dichiarato che non vi è stata violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, avendo riconosciuto che il controllo effettuato sulla sanzione irrogata alla società ricorrente è stato di piena giurisdizione, posto che il TAR ed il Consiglio di Stato hanno potuto verificare l'adeguatezza della "pena" all'infrazione commessa e avrebbero potuto anche commutarla.
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Sentenza del: 27/09/2011
N° ricorso: 41107/02, 22405/03
CE.DI.SA Fortore s.n.c. Diagnostica medica chirurgica - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 20/09/2011
N° ricorso: 23704/03, 23747/03, 23831/03, 23845/03, 23850/03, 23853/03, 24594/03, 24613/03, 24616/03, 24621/03, 24629/03, 24630/03, 24632/03, 24633/03, 24635/03, 24636/03, 25089/03, 25091/03, 26953/03, 26999/03 30835/03
Pascarella e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 26/07/2011
N° ricorso: 55772/08
Paleari - in materia di pubblicità del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.