Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 29/10/2013
N° ricorso: 17475/09
Varvara - in materia di abusivismo edilizio. Nel 1984, il ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Cassano delle Murge l'approvazione di un piano di lottizzazione in prossimità della foresta di Mercadante. Tale progetto venne successivamente dichiarato illegittimo e si aprì un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. I beni oggetto della lottizzazione furono confiscati. Il ricorrente, invocando l'art. 7 della Convenzione relativo al principio nulla poena sine lege, ha adito la Corte EDU lamentando che la confisca dei beni era stata disposta in assenza di una sentenza di condanna. La Corte ha affermato che il principio di legalità sancito dall'articolo 7 della Convenzione impone che l'applicazione della pena discenda da una pronuncia giurisdizionale che accerti la responsabilità penale dell'autore del reato. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la misura della confisca inflitta al ricorrente fosse in contrasto con l'art. 7 e fosse del tutto arbitraria, in quanto il ricorrente non era stato condannato per il reato di lottizzazione abusiva.
La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà avendo ritenuto illegittima l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente.
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Sentenza del: 22/10/2013
N° ricorso: 14055/04
Mercuri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 15/10/2013
N° ricorso: 23658/07 24941/07 25724/07
Casacchia e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendalecalcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazionea un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.
I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.
La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.
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Sentenza del: 15/10/2013
N° ricorso: 19264/07
Natale e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendalecalcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazionea un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 243 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.
I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.
La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.
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Sentenza del: 08/10/2013
N° ricorso: 30210/06
Ricci - in materia di libertà di espressione. Il caso riguarda la diffusione, da parte di un telegiornale satirico, di immagini acquisite durante il fuori onda di una trasmissione televisiva, per la quale il suo direttore era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa in via condizionale. Il ricorrente ha promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando che la condanna a lui inflitta avesse violato il suo diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa, anche in considerazione del fatto che il video diffuso non era tale da arrecare un pregiudizio importante alla parte offesa. La Corte ha quindi ritenuto che, in considerazione della natura e della misura della sanzione comminata, l'ingerenza al diritto alla libertà di espressione non era proporzionata al fine legittimamente perseguito, ed ha pertanto constatato la violazione dell'articolo 10 della CEDU.
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Sentenza del: 24/09/2013
N° ricorso: 43892/04
Pennino - in materia di mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi. Il Comune di Benevento era stato condannato a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di risarcimento danni. In pendenza del suddetto giudizio era intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, il cui risanamento veniva affidato all'organismo straordinario di liquidazione. In applicazione degli articoli 248 del TUEL e dell'art. 5 della legge n. 140 del 2004 - circa il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente di cui sia stato dichiarato il dissesto - il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di agire per ottenere il pagamento del suo credito. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo rilevato che il divieto di agire in via esecutiva ha realizzato un'ingerenza illegittima nel diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto il ricorrente, che aveva ottenuto l'accertamento giudiziale definitivo del proprio credito nel 2003, è stato privato del suo diritto per un periodo eccessivamente lungo.
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Sentenza del: 24/09/2013
N° ricorso: 43870/04
De Luca - in materia di mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi. Il Comune di Benevento era stato condannato a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di canoni di locazione non corrisposti e risarcimento danni. In pendenza del suddetto giudizio era intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, il cui risanamento veniva affidato all'organismo straordinario di liquidazione. In applicazione degli articoli 248 del TUEL e dell'art. 5 della legge n. 140 del 2004 - circa il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente di cui sia stato dichiarato il dissesto - il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di agire per ottenere il pagamento dei suoi crediti. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo rilevato che il divieto di agire in via esecutiva ha realizzato un'ingerenza illegittima nel diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto il ricorrente, che aveva ottenuto l'accertamento giudiziale definitivo del proprio credito nel 2003, è stato privato del suo diritto per un periodo eccessivamente lungo.
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Sentenza del: 24/09/2013
N° ricorso: 43612/10
Belpietro - in materia di libertà di espressione. Il ricorrente, direttore del quotidiano Il Giornale, era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa in via condizionale, all'esito di un giudizio per diffamazione avente ad oggetto un articolo pubblicato sul giornale da lui diretto. Il ricorrente ha promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando che la condanna per diffamazione a lui inflitta avesse violato il suo diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa: per tali motivi ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 10 CEDU, avendo ritenuto che, in considerazione della natura e della misura della sanzione comminata, l'ingerenza al diritto alla libertà di espressione non era proporzionata al fine legittimamente perseguito.
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Sentenza del: 03/09/2013
N° ricorso: 5376/11
M.C. e altri - in materia di diritto ad un processo equo. I ricorrenti, 162 cittadini italiani contagiati da sangue infetto loro trasfuso o a causa dell'assunzione di prodotti derivati dal sangue, percepivano da parte del Ministero della Salute un'indennità ai sensi della legge n. 210 del 1192, costituita da un importo fisso e da un'indennità integrativa speciale ("IIS"). In giurisprudenza sorse un contrasto circa la possibilità di assoggettare anche quest'ultima voce alla rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, tema sul quale intervenne il Governo con l'adozione del decreto legge n. 78 del 2010, che stabiliva espressamente la non rivalutabilità dell'IIS, fatta eccezione per le persone affette dalla sindrome da Talidomide.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011 dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010 in quanto, recando un trattamento discriminatorio nei confronti della categoria dei contagiati da epatiti, si ponevano in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. I ricorrenti, non avendo ottenuto la rivalutazione dell'IIS nonostante l'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, hanno quindi adito la Corte EDU.
La Corte ha constatato che l'adozione del d.l. n. 78 del 2010 ha violato il principio di certezza del diritto e il diritto dei ricorrenti ad un giusto processo, in quanto le disposizioni in esso contenute, fornendo un'interpretazione favorevole allo Stato, hanno avuto come effetto quello di rendere vana la prosecuzione dei giudizi già intentati ovvero di privare i ricorrenti dell'esecutorietà delle sentenze loro favorevoli già emesse. La Corte ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, non avendo ravvisato imperative ragioni di interesse generale a giustificazione dell'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario delle liti.
La Corte ha altresì ritenuto che il suddetto intervento legislativo ha gravato i ricorrenti di un "onere anomalo ed esorbitante" considerando l'attacco portato ai loro beni sproporzionato. Pertanto ha dichiarato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
I giudici di Strasburgo hanno inoltre constatato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, per non avere lo Stato italiano rimosso la disparità di trattamento sanzionata dalla Corte Costituzionale.
Infine, la Corte, preso atto che la questione posta alla sua attenzione non costituisce un caso isolato ma rappresenta un problema strutturale derivante dalla resistenza delle autorità italiane a rivalutare l'IIS, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di individuare entro sei mesi dall'emanazione della sentenza, un termine tassativo entro cui si impegnino a garantire i diritti oggetto di controversia. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi il medesimo oggetto per un periodo di un anno, ordinando contestualmente al Governo di versare le somme corrispondenti alla rivalutazione dell'IIS a tutte le persone che beneficino dell'indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992.
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Sentenza del: 16/07/2013
N° ricorso: 32968/02
Fiocca - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.