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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 29/01/2013

    N° ricorso: 56578/00

    Lanteri - in materia di espropriazione indiretta. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.11.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 29/01/2013

    N° ricorso: 36276/10

    Cirillo - in materia di cure mediche in carcere. Il ricorrente, detenuto nel carcere di Foggia, è affetto da una grave patologia per la cui cura sono necessari regolari trattamenti fisioterapici. Egli aveva richiesto al magistrato di sorveglianza la sospensione dell'applicazione della pena. Tale domanda era stata respinta, sul presupposto che la sua patologia poteva essere trattata anche in regime di detenzione, a condizione che l'amministrazione penitenziaria assicurasse lo svolgimento di cicli regolari di fisioterapia, se necessario, anche attraverso ricoveri presso centri esterni alla struttura penitenziaria. Poiché il ricorrente aveva potuto solo saltuariamente accedere ai trattamenti prescritti dai sanitari, egli ha adito la Corte EDU lamentando il progressivo peggioramento delle sue condizioni e il mancato trasferimento in un altro carcere. La Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, avendo ritenuto che le autorità hanno inadempiuto al loro obbligo di assicurare un trattamento medico adatto alla patologia del ricorrente e che questi è stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

  • Sentenza del: 29/01/2013

    N° ricorso: 25704/11

    Lombardo - in materia di diritto di visita del figlio minore. Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, dal 2003, nonostante i molteplici provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni a lui favorevoli, non ha potuto esercitare pienamente il diritto di visita alla figlia a causa del comportamento ostativo della madre che non accompagnava la minore agli incontri con gli assistenti sociali. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fallimento dei Servizi Sociali e dell'autorità giudiziaria.

    La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 della Convenzione sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, a causa della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre alla figlia minore.

  • Sentenza del: 22/01/2013

    N° ricorso: 36228/02

    Gianquitti e altri - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

  • Sentenza del: 22/01/2013

    N° ricorso: 29703/06

    Caldarella - in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e dell'articolo 13 CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti.

  • Sentenza del: 22/01/2013

    N° ricorso: 24814/03

    Ventura - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

  • Sentenza del: 22/01/2013

    N° ricorso: 14817/02

    Musella e Esposito - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

  • Sentenza del: 08/01/2013

    N° ricorso: 4604/09

    Qama c. Albania e Italia - in materia di affidamento di minori. Il ricorrente, cittadino albanese, era stato espulso dall'Italia in quanto privo del permesso di soggiorno. Pur non avendo ancora regolato la loro situazione, la moglie e il figlio, anch'essi irregolari, erano rimasti in Italia. A seguito della morte della moglie, il Tribunale dei minori aveva affidato il figlio del ricorrente alla zia. Il ricorrente, assumendo che i suoi parenti acquisiti gli avevano sottratto il figlio e che egli non aveva avuto più contatti con lui, richiese l'assistenza delle autorità italiane per ristabilire le relazioni con il minore. In particolare chiese al Ministero della giustizia italiano di avviare il procedimento per il riconoscimento della sentenza del tribunale albanese con la quale era stato riconosciuto il suo diritto di visita al figlio.

    Il ricorrente promosse quindi ricorso alla Corte EDU, lamentando che le autorità albanesi e italiane non avevano tutelato il suo diritto alle relazioni personali con il figlio in violazione degli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione. La Corte ha dichiarato irricevibile la parte del ricorso relativa all'Italia, in quanto ha constatati che non erano state esaurite le vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Quanto alle doglianze nei confronti dell'Albania, la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un ricorso al giudice italiano per il riconoscimento del diritto alle relazioni personali o di visita da parte del ricorrente, non vi era un obbligo positivo per l'Albania di adottare le misure che tutelassero il rispetto dei suddetti diritti come riconosciuti dal giudice albanese. Pertanto la Corte ha constatato che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione da parte dell'Albania.

  • Sentenza del: 08/01/2013

    N° ricorso: 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10

    Torreggiani e altri - in materia di condizioni di detenzione. I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 m2), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabile insito nella detenzione. La Corte pertanto, dopo aver preso atto che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresenta un problema strutturale dell'Italia, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Nelle more dell'adozione di tali misure sul piano nazionale, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

  • Sentenza del: 18/12/2012

    N° ricorso: 70818/01

    Scala - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6 CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.

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