Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 10/12/2013
N° ricorso: 16412/03, 16413/03, 16414/03, 16415/03, 16416/03, 16417/03, 22294/03, 22351/03, 22353/03, 22354/03, 22355/03
Limata e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.
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Sentenza del: 26/11/2013
N° ricorso: 28090/03 28462/03
Maffei e De Nigris - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata. Constata altresì la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.
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Sentenza del: 26/11/2013
N° ricorso: 13431/07
Francesco Quattrone - in materia di ragionevole durata. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura ex lege Pinto. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 6, avendo ritenuto non giustificata la condanna alle spese processuali relativi alla procedura ex lege Pinto.
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Sentenza del: 05/11/2013
N° ricorso: 20619/03 23751/03
Ascierto e Buffolino - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 05/11/2013
N° ricorso: 15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 19470/03
Bencivenga e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 29/10/2013
N° ricorso: 17475/09
Varvara - in materia di abusivismo edilizio. Nel 1984, il ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Cassano delle Murge l'approvazione di un piano di lottizzazione in prossimità della foresta di Mercadante. Tale progetto venne successivamente dichiarato illegittimo e si aprì un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. I beni oggetto della lottizzazione furono confiscati. Il ricorrente, invocando l'art. 7 della Convenzione relativo al principio nulla poena sine lege, ha adito la Corte EDU lamentando che la confisca dei beni era stata disposta in assenza di una sentenza di condanna. La Corte ha affermato che il principio di legalità sancito dall'articolo 7 della Convenzione impone che l'applicazione della pena discenda da una pronuncia giurisdizionale che accerti la responsabilità penale dell'autore del reato. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la misura della confisca inflitta al ricorrente fosse in contrasto con l'art. 7 e fosse del tutto arbitraria, in quanto il ricorrente non era stato condannato per il reato di lottizzazione abusiva.
La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà avendo ritenuto illegittima l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente.
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Sentenza del: 22/10/2013
N° ricorso: 14055/04
Mercuri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
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Sentenza del: 15/10/2013
N° ricorso: 23658/07 24941/07 25724/07
Casacchia e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendalecalcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazionea un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.
I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.
La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.
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Sentenza del: 15/10/2013
N° ricorso: 19264/07
Natale e altri - in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendalecalcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazionea un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 243 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.
I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.
La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.
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Sentenza del: 08/10/2013
N° ricorso: 30210/06
Ricci - in materia di libertà di espressione. Il caso riguarda la diffusione, da parte di un telegiornale satirico, di immagini acquisite durante il fuori onda di una trasmissione televisiva, per la quale il suo direttore era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa in via condizionale. Il ricorrente ha promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando che la condanna a lui inflitta avesse violato il suo diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa, anche in considerazione del fatto che il video diffuso non era tale da arrecare un pregiudizio importante alla parte offesa. La Corte ha quindi ritenuto che, in considerazione della natura e della misura della sanzione comminata, l'ingerenza al diritto alla libertà di espressione non era proporzionata al fine legittimamente perseguito, ed ha pertanto constatato la violazione dell'articolo 10 della CEDU.