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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 27/01/2015

    N° ricorso: 25358/12

    Paradiso e Campanelli - in materia di diritto alla vita privata e familiare.La pronuncia ha per oggetto il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere l'atto di nascita di un bambino nato in Russia da madre surrogata, nonché la decisione delle medesime autorità di affidare il minore ai servizi sociali dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con i ricorrenti. La decisione era motivata dalla circostanza che il test del DNA eseguito aveva evidenziato che non vi erano legami genetici tra il minore e quello del ricorrente. Pertanto non si trattava di un caso di maternità surrogata; i ricorrenti avevano invece portato un bambino in Italia facendo credere che fosse loro figlio.

    I ricorrenti hanno quindi adito la Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dello Stato italiano del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, in relazione - in particolare - al rifiuto di riconoscere valore legale al rapporto di filiazione validamente formatosi nel Paese estero e alla decisione di sottrarre il minore alle loro cure.

    La Corte a maggioranza ha dichiarato che la decisione delle autorità italiane di sottrarre il minore alle cure della coppia, ha violato l'art. 8 della Convenzione. La Corte ha ribadito che la misura dell'allontanamento del minore dal contesto familiare è una misura estrema che può essere giustificata soltanto in caso di pericolo immediato per il bambino. Pur riconoscendo la delicatezza della situazione che i giudici nazionali erano stati chiamati ad affrontare, la Corte EDU ha concluso che nel caso di specie non sussistevano le condizioni per l'adozione della misura dell'allontanamento del minore, e che le autorità nazionali non hanno mantenuto il giusto equilibrio che deve sussistere tra gli interessi in gioco.

    La Corte ha infine precisato che la constatazione di violazione pronunciata nella causa dei ricorrenti non può essere intesa nel senso di obbligare lo Stato a riconsegnare il minore agli interessati, tenuto conto dei legami affettivi che il minore ha certamente sviluppato con la famiglia affidataria.

  • Sentenza del: 20/01/2015

    N° ricorso: 107/10

    Manuello e Nevi - in materia di diritto alla vita privata e familiare. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato dai nonni paterni di una bambina, che all'epoca dei fatti aveva 5 anni, per esercitare il proprio diritto di visita. Essi lamentavano che, da quando in sede di separazione giudiziale dei genitori la madre aveva presentato al tribunale per i minorenni una richiesta di decadenza della potestà genitoriale del marito, si era interrotto qualsiasi rapporto con la nipote. Il padre della bambina era stato infatti accusato di abusi sessuali a carico della minore.

    Nel corso del procedimento penale, la psicologa che aveva in cura la minore aveva chiesto al Tribunale dei minori di sospendere il diritto di visita dei nonni paterni, poiché ella, associando la figura dei nonni a quella del padre, aveva manifestato sentimenti di paura e angoscia e per questo motivo si rifiutava di incontrarli.

    Sebbene il procedimento penale si fosse nel frattempo concluso con una sentenza di assoluzione (sia pure con la formula dubitativa dell'art. 530 c.p.p., comma 2), il Tribunale per i minorenni dispose la sospensione dei rapporti della minore con i nonni paterni e confermò la sospensione dei rapporti con il padre, incaricando i servizi sociali di proseguire nell'intervento di sostegno e di preparazione per la graduale ripresa dei rapporti. La Corte d'appello respinse il reclamo proposto dai ricorrenti avverso tale decisione, rilevando che l'assoluzione del padre non costituiva un elemento sufficiente per escludere che il disagio della minore fosse conseguenza delle molestie sessuali subite.

    I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU sostenendo che i giudici nazionali, impedendo loro di incontrare la nipote, non hanno tenuto conto dell'interesse superiore della stessa e hanno pregiudicato in maniera sproporzionata il loro diritto alla vita familiare.

    La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare.

  • Sentenza del: 16/12/2014

    N° ricorso: 26010/04

    D'Asta - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 16/12/2014

    N° ricorso: 25376/06

    Ceni - liquidazione ex art. 41 CEDU. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 4.2.14.

  • Sentenza del: 02/12/2014

    N° ricorso: 43978/09

    Battista - in materia di libertà di circolazione. Il caso prende le mosse dalla richiesta avanzata al giudice tutelare da parte del sig. Battista, che all'epoca dei fatti si stava separando dalla moglie, di iscrivere i figli minori sul proprio passaporto. A tale richiesta si era opposta la ex moglie, che gli contestava il mancato pagamento dell'assegno alimentare dovuto. Le autorità nazionali non solo negarono al ricorrente la possibilità di iscrivere i figli sul proprio passaporto, ma gli rifiutarono il rilascio di un passaporto e di una carta d'identità valida per l'espatrio, in quanto vi era il rischio che recandosi all'estero il ricorrente non avrebbe più versato l'assegno alimentare. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, in quanto l'imposizione automatica di una simile misura limitativa della libertà di circolazione, per una durata indeterminata e senza tener conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non può essere considerata necessaria in una società democratica.

  • Sentenza del: 25/11/2014

    N° ricorso: 997/05

    Maiorano e Serafini - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'ingerenza nei diritti di proprietà dei ricorrenti non è compatibile con il principio di legalità ed ha pertanto violato il diritto dei medesimi al pacifico godimento dei loro beni di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1.

  • Sentenza del: 13/11/2014

    N° ricorso: 3168/11, 3170/11, 15195/11, 15200/11, 15203/11, 15205/11, 15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, 47154/11

    G.G. e altri - in materia di diritto alla vita. All'origine della causa vi sono diciannove ricorsi proposti da persone (o dai loro eredi) che erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso, contraendo chi il virus dell'epatite C, chi quello dell'epatite B, chi entrambi i virus. Invocando il precedente della Corte EDU reso nella causa G.N. e altri c. Italia, i ricorrenti denunciavano la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, sotto il profilo procedurale, in ragione della eccessiva durata dei procedimenti civili avviati al fine di ottenere il risarcimento del danno che essi stessi o i loro de cuius avevano subito a seguito del contagio contratto in un ospedale pubblico.

    La Corte ha rilevato che la durata dei procedimenti in causa sia stata eccessiva e che le autorità italiane, di fronte ad un motivo difendibile basato sull'articolo 2 della Convenzione, non abbiano offerto una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali imposti allo Stato da questa disposizione. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto il profilo procedurale.

  • Sentenza del: 21/10/2014

    N° ricorso: 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03, 20114/03

    Zucchinali e altri - in materia di ragionevole durata del processo.La Corte ha constatato in ciascuno dei ricorsi ad eccezione dei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03 una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, per l'eccessiva durata dei procedimenti principali. La Corte ha altresì riconosciuto la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU anche in relazione al ritardo nel versamento delle somme di cui alla legge Pinto. Dichiara altresì che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda il ritardo nel pagamento dei risarcimenti Pinto nei ricorsi nn. 17760/03 e 17761/03.

  • Sentenza del: 21/10/2014

    N° ricorso: 16643/09

    Sharifi e altri contro Italia e Grecia - in materia di respingimenti. I ricorrenti sono trentadue cittadini afgani, due cittadini sudanesi e un cittadino eritreo, i quali affermano, in particolare, di essere entrati clandestinamente in Italia dalla Grecia e di essere stati immediatamente respinti verso tale paese, con il rischio di essere espulsi verso i rispettivi paesi di origine, dove avrebbero potuto rischiare la morte, o essere sottoposti a tortura o a trattamento inumano o degradante.

    I giudici di Strasburgo hanno ritenuto, a maggioranza, in relazione a quattro ricorrenti che avevano mantenuto contatti regolari con il loro difensore nel procedimento dinanzi alla Corte, che vi sia stata:

    1) violazione da parte della Grecia dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) CEDU in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo per i suddetti ricorrenti e del rischio di espulsione verso l'Afghanistan, dove sarebbero stati probabilmente sottoposti a maltrattamenti;

    2) violazione da parte dell'Italia dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive di stranieri);

    3) violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3, in quanto le autorità italiane, respingendo questi ricorrenti verso la Grecia, li avevano esposti ai rischi derivanti dalle carenze della procedura di asilo in tale paese; e violazione da parte dell'Italia dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione e 4 del Protocollo n. 4 in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo o a qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona.

    La Corte ha ritenuto, in particolare, di condividere le preoccupazioni di diversi osservatori riguardo al respingimento automatico, attuato dalle autorità di frontiera italiane nei porti del Mar Adriatico, di persone che, nella maggioranza dei casi, erano consegnate ai comandanti dei traghetti per essere ricondotte in Grecia, e pertanto private di qualsiasi diritto procedurale e sostanziale.

    Essa ha inoltre ribadito che il sistema di Dublino - che serve per determinare lo Stato membro dell'Unione europea competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - deve essere applicato in modo compatibile con la Convenzione. Pertanto, non poteva essere giustificata alcuna forma di allontanamento collettivo e indiscriminato facendo riferimento a tale sistema, e spettava allo Stato che eseguiva il respingimento garantire che il paese di destinazione offrisse garanzie sufficienti, nell'applicazione della sua politica di asilo, per impedire che la persona interessata fosse espulsa verso il suo paese di origine senza una valutazione dei rischi cui andava incontro.

  • Sentenza del: 23/09/2014

    N° ricorso: 46154/11

    Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A.- in materia di occupazione di terreni demaniali. La società ricorrente sosteneva di essere proprietaria per immemoriale di un complesso immobiliare e produttivo di cui facevano parte anche le c.d. valli da pesca, ovvero "terreni con corpi idrici circoscritti da barriere" siti nella Laguna di Venezia (in sostanza: una serie di terre attraversate da canali). Nel 1989 la Guardia di Finanza di Padova intimò alla società il rilascio delle terre in quanto appartenenti al demanio. Ne scaturì un contenzioso che, giunto in Cassazione, si concluse con la conferma della pronuncia resa in sede di appello che aveva accertato l'appartenenza al demanio pubblico dei terreni in questione e aveva dichiarato l'obbligo della società di corrispondere allo Stato un'indennità per occupazione abusiva, il cui importo sarebbe stato determinato in un procedimento separato. La ricorrente, invocando l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, lamentava di essere stata privata senza alcun indennizzo della valle da pesca da essa utilizzata e di essere stata riconosciuta debitrice nei confronti dello Stato di una indennità di occupazione senza titolo il cui importo avrebbe potuto essere molto elevato. La Corte - sulla base delle evidenze di fatto prospettate dalle parti - ha ritenuto che l'ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei beni, effettuata senza indennizzo e imponendo alla ricorrente degli oneri supplementari, fosse manifestamente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ha pertanto ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in quanto lo Stato non ha mantenuto un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco e la ricorrente ha dovuto sopportare un onere eccessivo e sproporzionato.

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