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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 07/06/2015

    N° ricorso: 9056/14

    Akinnibosun - in materia di affidamento di minori. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato da un cittadino di nazionalità nigeriana che, insieme alla figlia minore, era giunto in Italia nel 2008 ed era stato inserito in un progetto per la protezione dei rifugiati. I servizi sociali, che avevano in cura la minore fin dal suo arrivo in Italia, constatarono da subito la difficile relazione tra il ricorrente e la figlia. Quando nel 2009 il ricorrente venne arrestato e sottoposto alla misura della custodia cautelare, la figlia venne data in affidamento.

    Gli incontri tra padre e figlia, inizialmente autorizzati dal Tribunale per i minorenni, vennero sospesi a fronte del rapporto dei servizi sociali, in cui si descriveva lo stato di tensione della minore nei confronti del padre e lo stress da lei manifestato a seguito degli incontri. Per giustificare la propria decisione, il tribunale addusse l'impossibilità per il ricorrente di occuparsi della figlia e la mancanza di progetti per il futuro, circostanza che rendeva gli incontri pregiudizievoli per la minore. Successivamente, nel 2014, il tribunale per i minorenni dichiarò lo stato di adottabilità della minore, avendo accertato che il ricorrente non era in grado di occuparsi della minore e che quest'ultima si trovava in stato di abbandono. L'adottabilità della minore venne confermata dalla Corte d'appello, con una decisione che non venne impugnata in Cassazione.

    Il ricorrente, invocando gli articoli 8 e 14 della Convenzione, ha quindi adito la Corte EDU lamentando il mancato rispetto della sua vita familiare e contestando alle autorità, che avevano inizialmente vietato qualsiasi contatto con la figlia e successivamente avviato la procedura finalizzata all'adozione della stessa, di non aver adottato le misure appropriate allo scopo di mantenere un qualsiasi legame con lei. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, non si siano adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto del ricorrente di vivere con la figlia, violando in tal modo il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.

  • Sentenza del: 07/06/2015

    N° ricorso: 38754/07

    Odescalchi e Lante della Rovere - in materia di espropriazione. Il caso concerne la destinazione d'uso a verde pubblico di un terreno, di proprietà dei ricorrenti, da parte del piano regolatore generale che ne imponeva il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. Sebbene la suddetta autorizzazione all'esproprio fosse decaduta nel febbraio 1980, il terreno non fu liberato da vincoli. Nell'attesa della decisione del comune di Santa Marinella in merito alla nuova destinazione urbanistica da attribuire al terreno, quest'ultimo fu assoggettato al regime detto delle «zone bianche», previsto dall'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 e ai relativi divieti di costruire.

    Adite le vie legali, i ricorrenti ottennero una pronuncia favorevole nel 2009, con la quale si intimava al comune di Santa Marinella di decidere la destinazione d'uso, e si procedeva alla nomina di un commissario ad acta. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione comunale il commissario ad acta rinnovò l'autorizzazione all'esproprio di tutto il terreno dei ricorrenti destinando quest'ultimo a verde pubblico.

    I ricorrenti hanno impugnato tale decisione. Nelle more del giudizio, pendente alla data della pronuncia della sentenza della Corte EDU, il terreno è rimasto sottoposto alle «misure conservative» conseguenti alla decisione del commissario ad acta.

    I ricorrenti hanno adito la Corte EDU, lamentando l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto al loro terreno a seguito dell'autorizzazione all'esproprio e nonostante quest'ultima sia scaduta nel 1980. Sostengono che questa situazione, in mancanza di indennizzo, è incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

    La Corte, considerate le circostanze della causa, in particolare l'incertezza e l'inesistenza di ricorsi interni effettivi che potessero rimediare alla situazione denunciata, combinate con l'ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e alla mancanza di indennizzo, ha ritenuto che i ricorrenti hanno dovuto sostenere un onere speciale ed eccessivo rompendo il giusto equilibrio che deve essere mantenuto tra le esigenze dell'interesse generale e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni. Pertanto ha constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.

  • Sentenza del: 19/05/2015

    N° ricorso: 40205/02

    Mongelli e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativamente al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001.

  • Sentenza del: 05/05/2015

    N° ricorso: 38591/06

    Mango - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 05/05/2015

    N° ricorso: 14231/05

    Russo - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 14/04/2015

    N° ricorso: 66655/13

    Contrada n. 3 - in materia di legalità dei reati e delle pene. Nel 1996 il ricorrente era stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti che si erano verificati tra il 1979 e il 1988. Il ricorrente propose appello, sostenendo in particolare che all'epoca dei fatti il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non poteva essere ritenuto sussistente, in quanto tale fattispecie delittuosa era stata il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo. Con sentenza del Maggio 2001 la Corte di appello di Palermo respinse il gravame. Dopo che il caso fu annullato con rinvio dalla Corte di cassazione, un'altra sezione della Corte di appello di Palermo, con sentenza resa nel febbraio 2006, confermò la prima sentenza di condanna, stabilendo che i giudici di prime cure avevano correttamente applicato i principi, relativi alla materia in questione, che si erano consolidati in giurisprudenza. Il ricorso di legittimità proposto dal ricorrente fu rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza del Gennaio 2008.

    Il Contrada ha adito la Corte EDU e, invocando l'art. 7 della Convenzione (nulla poena sine lege), lamentava che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa era stato il prodotto di una lunga evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo molto tempo dopo la commissione dei fatti per i quali era stato incriminato.

    La Corte EDU, in considerazione del fatto che il reato in esame era il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale, iniziata verso la fine degli anni '80 e consolidatasi solo nel 1994, ha affermato che non si poteva ritenere che fosse sufficientemente conosciuto da parte del Contrada al momento dei fatti in questione. La Corte ha quindi concluso per la violazione dell' Articolo 7.

  • Sentenza del: 14/04/2015

    N° ricorso: 22432/03

    Chinnici n. 2 - in materia di espropriazioni. La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente a livello interno per l'espropriazione subita non ha potuto porre rimedio alla perdita del bene, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione.

  • Sentenza del: 07/04/2015

    N° ricorso: 6884/11

    Cestaro - in materia di tortura. Il caso riguarda gli eventi verificatisi al termine del summit del G8 a Genova nel luglio del 2001, all'interno della scuola Diaz, messa a disposizione dal Comune di Genova per offrire ai manifestanti una sistemazione per la notte. Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001 un'unità della polizia antisommossa fece irruzione nell'edificio verso mezzanotte per procedere ad una perquisizione. Ne sono seguiti degli atti di violenza. Il ricorrente, M. Cestaro, si trovava all'interno della scuola. All'arrivo della polizia, questi si è seduto con la schiena contro il muro ed ha alzato il braccio in aria. È stato colpito più volte e i colpi hanno causato delle fratture multiple.

    Dopo tre anni di indagini condotte dalla procura di Genova, ventotto persone tra funzionari, dirigenti ed agenti delle forze dell'ordine sono state rinviate a giudizio. Il 13 novembre 2008, il Tribunale ha condannato, tra gli altri, dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione, nonché al pagamento in solido con il Ministero dell'Interno dei costi e delle spese ed al risarcimento dei danni alle parti civili.

    Il sig. Cestaro ha adito la Corte EDU e, invocando in particolare l'articolo 3, relativo alla proibizione della tortura, lamentava di essere stato vittima di violenze e sevizie al momento dell'irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz, tali da essere qualificate come tortura.

    La Corte ha ritenuto che vi è stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dei maltrattamenti subiti dal sig. Cestaro, che devono essere qualificati come « tortura » ai sensi di questa disposizione e a causa di una legislazione penale interna inadeguata rispetto all'esigenza di punire atti di tortura e sprovvista di effetti dissuasivi per prevenire efficacemente la loro reiterazione. Dopo aver sottolineato il carattere strutturale del problema, la Corte ha quindi invitato lo Stato italiano a dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire in maniera adeguata i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 e atti ad impedire che questi possano beneficiare di misure contrarie alla giurisprudenza della Corte.

  • Sentenza del: 24/03/2015

    N° ricorso: 39824/07

    Antonio Messina - in materia di detenzione. Il ricorrente era stato condannato a varie pene per reati gravi. La sua ultima condanna era stata pronunciata nel 2001 dalla Corte d'Assise d'appello di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ricorrente chiese ed ottenne l'applicazione della misura della liberazione anticipata, ex art. 54 della legge n. 354 del 1975 per un totale di 8 semestri dal 1998 al 2003 e dal 23 maggio 2003 al 23 maggio 2004. Il magistrato di sorveglianza respinse però la richiesta di riduzione della pena per il periodo di detenzione anteriore a maggio 1998, in considerazione dell'ultima condanna subita. Tale decisione è stata successivamente annullata e al ricorrente è stata concessa un'ulteriore riduzione della pena di 405 giorni che ha portato all'immediata scarcerazione.

    Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'articolo 5 § 1 lettera a) della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, sosteneva che la tardività nella concessione della liberazione anticipata ha prodotto l'effetto di allungare la durata dell'esecuzione della sua pena.

    La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 5 § 1 lettera a), in quanto il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto. La Corte ha constatato altresì la violazione dell'art. 5 § 5 della Convenzione, in quanto il ricorrente non è stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata.

  • Sentenza del: 24/03/2015

    N° ricorso: 11620/07

    Gallardo Sanchez - in materia di estradizione. Il 19 aprile 2005 il signor Gallardo Sanchez fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali dalla Polizia italiana, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla Corte di appello di Atene per il reato di incendio doloso. A causa di alcuni ritardi maturati nel corso della procedura di estradizione, la sua detenzione si è protratta fino al 26 ottobre 2006, giorno in cui il signor Gallardo Sanchez è stato estradato.

    Il ricorrente ha quindi adito la Corte EDU e, invocando l'art. 5 della Convenzione, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, lamentava l'eccessiva durata della detenzione in vista dell'estradizione, rispetto al carattere a suo dire poco complesso della causa.

    La Corte, tenuto conto della natura della procedura di estradizione e del carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane, ha concluso che la detenzione del ricorrente non è stata «regolare» ai sensi dell'articolo 5 § 1 f) della Convenzione e che, pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.

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