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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 26/03/2020

    N° ricorso: 28841/03

    De Cicco- in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 della CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata

  • Sentenza del: 26/03/2020

    N° ricorso: 24888/03

    Matteo - in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 della CEDU - sotto il profilo della ragionevole durata del processo - il protrarsi di una controversia civile per circa 16 anni. Sebbene la controversia inerisca a una procedura espropriativa poi giudicata non illegittima dalla corte d'appello di Napoli (la cui pronunzia la ricorrente non ha impugnato per cassazione), la sua durata è comunque eccessiva, a nulla rilevando che la ricorrente non possa più dirsi vittima della pretesa illiceità dell'occupazione del suo terreno.

  • Sentenza del: 19/03/2020

    N° ricorso: 41603/13

    Fabris e Parziale - in materia di diritto alla vita. Non viola l'art. 2 della Convenzione EDU (in materia di diritto alla vita) la conclusione di un'inchiesta penale, scaturita dalla morte di un detenuto tossicodipendente, se l'archiviazione giunge in esito a verifiche approfondite, le quali abbiano mostrato che - sebbene si trattasse di soggetto vulnerabile - nessun addebito potesse essere mosso ai responsabili dello stabilimento penitenziario.

  • Sentenza del: 06/02/2020

    N° ricorso: 44221/14

    Felloni - in materia di diritto a un processo equo. Viola l'art. 6 della Convenzione EDU la disciplina del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto non garantisce un esame effettivo delle principali argomentazioni del ricorrente né una risposta che permetta di comprendere le ragioni per cui sono state respinte.

  • Sentenza del: 30/01/2020

    N° ricorso: 29483/11 e altri 4

    Cicero e altri - in materia di leggi di interpretazione autentica. Viola l'art. 6 par. 1 CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca i criteri di calcolo della retribuzione, risolvendo a favore del datore di lavoro pubblico una controversia giudiziaria già in corso, nonchè l'art. 1 Prot. n. 1 CEDU in quanto priva in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa.

  • Sentenza del: 16/01/2020

    N° ricorso: 59347/11

    Magosso e Brindani - in materia di libertà di espressione. Viola l'art. 10 della CEDU la condanna inflitta a due giornalisti a motivo dell'intervista resa a un sottufficiale in congedo dei carabinieri e riportata come tale circa i tempi, le modalità e il movente dell'omicidio di Walter Tobagi nel 1980 (a opera dell'organizzazione terroristica Brigata 28 marzo), poiché i giudici nazionali non hanno distinto tra le affermazioni dell'intervistato e l'attività cronachistica del giornalista.

  • Sentenza del: 09/01/2020

    N° ricorso: 42086/14

    Jeddi - in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza. Non viola l'art. 5 CEDU la condotta complessiva delle autorità italiane nei confronti di un migrante tunisino, il quale sia stato detenuto in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di provvedimenti legittimi di espulsione verso la Tunisia. Ciò tanto più alla luce di un comportamento contradditorio dell'uomo, che dapprima aveva chiesto la protezione internazionale in Italia e poi l'asilo in Svizzera e in considerazione del fatto che - da ultimo - egli era stato liberato in conseguenza dell'emanazione del provvedimento abilitativo al soggiorno.

  • Sentenza del: 18/07/2019

    N° ricorso: 37748/13

    R.V. e altri - in materia di affidamento di minori. Il caso prende le mosse dal ricorso promosso da una cittadina italo-francese e due cittadini italiani, i quali lamentavano che i provvedimenti di affidamento di due minori, figli della prima e del secondo ricorrente, nonché l'attuazione di tali provvedimenti, avessero violato il loro diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In particolare, veniva contestata la misura dell'affido, in quanto non supportata da una sufficiente motivazione e da una adeguata istruttoria. La stessa inoltre era stata più volte prorogata e si era protratta per più di dieci anni, nel corso dei quali le limitazioni agli incontri con la madre avevano pregiudicato gravemente il rapporto con i figli.
    Nel caso di specie la Corte, rilevate le gravi carenze del processo decisionale - sia in ordine alla rapidità che alla diligenza - che ha comportato l'affidamento ininterrotto dei minori per oltre dieci anni, ha concluso che vi è stata violazione di tale disposizione. A margine della decisione la Corte esprime preoccupazione per un sistema in cui "provvedimenti temporanei" siano protratti a tempo indeterminato, senza fissare un termine di durata o di riesame degli stessi, con ampie deleghe da parte dei Tribunali ai Servizi sociali, e in definitiva senza che siano determinati i diritti genitoriali.

  • Sentenza del: 04/07/2019

    N° ricorso: 43842/11

    Zappa s.a.s. - in materia di occupazione di terreni demaniali. I fatti di causa sono analoghi a quelli descritti nella causa Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia, decisa dalla Corte EDU con sentenza del 23.9.2014. La società ricorrente aveva acquistato una delle c.d. valli da pesca nella Laguna di Venezia, di cui la Guardia di Finanza di Padova successivamente aveva intimato il rilascio, contestando il fatto che tali terreni appartenessero al demanio pubblico.
    La Corte, ritenendo di non doversi discostare dalle conclusioni rese nella sua precedente decisione, dichiara sussistente nel caso di specie la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU.

  • Sentenza del: 13/06/2019

    N° ricorso: 77633/16


    Marcello Viola n. 2 - in materia di divieto di trattamenti disumani e degradanti. E' lesivo dell'art. 3 CEDU il regime del c.d. ergastolo ostativo laddove non consente mai misure di affievolimento della restrizione carceraria e, in prospettiva, di liberazione anticipata, in mancanza della decisione del detenuto di collaborare con la giustizia. Il ricorrente (Marcello Viola) è un detenuto italiano, condannato in via definitiva per diversi reati, tra cui l'omicidio, il sequestro di persona seguito da morte della vittima e l'associazione mafiosa. Per questi casi, la legge italiana (art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) esclude alcuni benefici che altrimenti spetterebbero ai detenuti: per esempio, il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. La stessa legge stabilisce che tali benefici siano attribuibili ai condannati in via definitiva per tali fatti solo se il condannato collabora con la giustizia (art. 58-ter o.p.). La Prima sezione, con sentenza del 13 giugno 2019, ha constatato la violazione dell'art. 3 poiché ha considerato che l'ergastolo ostativo "restringa eccessivamente la prospettiva di rieducazione dell'interessato e la possibilità di riesame della sua pena".

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