Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 06/06/2019
N° ricorso: 19169/02
Mideo - in materia di espropriazione indiretta.Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Dichiara altresì sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU stante l'eccessiva e irragionevole durata della procedura per ottenere l'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).
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Sentenza del: 06/06/2019
N° ricorso: 14346/05
Condominio Porta Rufina - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/03/2019
N° ricorso: 43422/07
Arnaboldi - in materia di diritto ad un processo equo. Il caso inerisce a un'espropriazione per pubblica utilità che era stata indennizzata secondo valori ritenuti dall'espropriato non conformi a diritto. In sede giurisdizionale egli aveva ottenuto il riconoscimento del diritto a una somma più alta, ma la condanna era stata emessa nei confronti di una società privata concessionaria dei lavori e non dell'ente pubblico concedente. Passata in giudicato la condanna al ristoro effettivo, l'ente pubblico interessato non aveva dato esecuzione alla sentenza. Di qui la lamentata violazione sia dell'art. 6 (giusto processo) sia dell'art. 1 Prot. 1 (diritto di proprietà).
Il governo italiano aveva eccepito che - nel frattempo - la società concessionaria era stata posta in amministrazione straordinaria e che il proprietario del terreno espropriato non si era peritato di avanzare le proprie pretese in tale sede. La Corte tuttavia accoglie la prima doglianza, poiché ritiene che non si potesse imputare al proprietario alcuna inerzia (risultavano agli atti sollecitazioni di pagamento); accoglie la seconda, ma solo con riferimento alla differenza tra la somma già incassata e quella assegnata nel giudizio interno; viceversa - con riferimento alla procedura di espropriazione in sé - ritiene l'art. 1 prot. 1 non violato.
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Sentenza del: 07/03/2019
N° ricorso: 22350/13
Sallusti - in materia di libertà di espressione. Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Libero, era stato condannato, ai sensi degli articoli 595 e 57 del codice penale, a un anno e due mesi di reclusione (oltre alle voci pecuniarie), per diffamazione e per omesso controllo su un articolo che recava falsità in danno di un magistrato.
Il ricorrente - sebbene si sia giovato della commutazione della pena detentiva da parte del Presidente della repubblica - ha nondimeno promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha riconosciuto la violazione del parametro invocato perché la pena detentiva per l'attività giornalistica viene considerata un rimedio estremo i cui presupposti in questo caso non vengono ravvisati.
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Sentenza del: 24/01/2019
N° ricorso: 76577/13
Knox - in materia di diritto a un processo equo. Il caso innanzi alla Corte EDU risale all'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel novembre 2007. Durante le indagini, Amanda Knox (cittadina statunitense che si trovava in Italia per motivi di studio) era stata sentita a sommarie informazioni. Nelle diverse deposizioni rese dalla Knox, autore materiale dell'omicidio era stato indicato il cittadino congolese D. L.. Successivamente, da persona informata ella era stata accusata di concorso in violenza sessuale e omicidio. Era stata dunque tratta in arresto. Alle accuse si era aggiunta anche quella di calunnia nei confronti di D. L., la cui posizione era stata immediatamente stralciata. Dopo un lungo e complesso iter processuale, la Knox era stata assolta dalle contestazioni di omicidio e violenza sessuale ma era stata invece condannata in via definitiva per la calunnia.
La ricorrente aveva pertanto adito la Corte EDU, lamentando che le dichiarazioni pretesamente calunniose erano state da lei rese in circostanze del tutto anomale, sotto un considerevole stress psicologico impostole dagli investigatori, senza un interprete professionalmente all'altezza e durante un interrogatorio in cui - pur potendo ella rendere dichiarazioni autoindizianti - ella non era stata assistita da un difensore. Ella dunque aveva dedotto i parametri dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 6 (giusto processo). La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU, limitatamente al profilo procedurale, in quanto i trattamenti subiti in commissariato denunciati non erano stati oggetto di alcuna indagine. Relativamente ai profili di iniquità del processo, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6, commi 1 e 3, lett. c) della Convenzione, rilevando in particolare che la mancata assistenza di difensore nel corso dell'interrogatorio e la condotta della persona nominata dalla Questura a fare da interprete, hanno inficiato l'equità del procedimento.
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Sentenza del: 24/01/2019
N° ricorso: 54414/13, 54264/15
Cordella e altri - in materia di diritto al rispetto della vita privata. 180 ricorrenti hanno adito la Corte EDU denunciando la violazione del loro diritto alla vita e al rispetto della vita privata, nonché del diritto ad un rimedio effettivo, in conseguenza delle emissioni nocive dell'Ilva di Taranto. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata. L'Italia è stata, altresì ritenuta responsabile della violazione dell'art. 13, in quanto l'ordinamento interno non offre rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area.
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Sentenza del: 14/01/2019
N° ricorso: 57433/15
Narjis - in materia di diritto al rispetto della vita privata. Non viola l'art. 8 CEDU (vita privata e familiare) il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (e il conseguente decreto di espulsione verso il Marocco) verso un uomo che aveva molti e gravi precedenti penali. Mohamed Narjis era entrato in Italia nel 1989 (all'età di 10 anni) per motivi di ricongiungimento familiare. Nel corso della sua adolescenza e gioventù - tuttavia - aveva iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti e accumulato una pluralità di condanne penali. Né aveva accettato alcun percorso di reinserimento sociale. Nel 2010 pertanto gli era stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ed erano stati respinti anche tutti i ricorsi esperiti contro tale provvedimento. La Corte EDU non ravvisa la lesione del diritto invocata, poiché ritiene legittimo lo scopo e proporzionata la misura adottata dallo Stato italiano di limitare il suo diritto alla vita privata e familiare, alla luce dell'oggettiva minaccia per l'ordine pubblico che il ricorrente poneva. -
Sentenza del: 10/01/2019
N° ricorso: 21925/15
Ajmone Marsan e altri - in materia di diritto a un ricorso effettivo e ragionevole durata del processo. 53 cittadini italiani avevano proposto ricorso al TAR Lazio nel 1986, per ottenere l'annullamento di una delibera regionale, ritenuta lesiva dei loro diritti professionali. Il TAR Lazio rigetto i ricorsi con sentenza del 1° febbraio 2011. Allora essi domandarono alla corte d'appello il ristoro per l'eccessiva durata del processo amministrativo, ai sensi della legge c.d. Pinto. La corte d'appello competente dichiarò inammissibile il ricorso, avendo constatato che, dinanzi al giudice amministrativo, i ricorrenti non avevano presentato istanza di prelievo, nuova condizione di ammissibilità dei ricorsi «Pinto», introdotta con il decreto-legge n. 112 del 2008. I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando l'eccessiva durata del processo ai sensi dell'art. 6, comma 1, CEDU.
La Corte accoglie il ricorso, respingendo le difese della Rappresentanza italiana, la quale aveva sottolineato che l'istanza di prelievo è un istituto consolidato in un processo di parti qual è quello amministrativo, connotato dall'impulso degli interessati. La Corte osserva che in ogni caso un processo che dura 25 anni viola l'art. 6, comma 1, della Convenzione.
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Sentenza del: 13/12/2018
N° ricorso: 67944/13
Casa di Cura Valle Fiorita s.r.l. - in materia di diritto a un processo equo e di protezione della proprietà. Constata la violazione dell'articolo 6 § 1 CEDU e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in relazione alla mancata esecuzione dell'ordine giudiziale di sgombero di un immobile abusivamente occupato.
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Sentenza del: 25/10/2018
N° ricorso: 55080/13
Provenzano - in materia di divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, sotto il profilo sostanziale. Constata la violazione dell'art. 3 CEDU, in riferimento alla proroga dell'applicazione del regime carcerario di cui all'art. 41-bis ord. pen. per il periodo successivo al 23 marzo 2016, stante l'assenza nella motivazione del provvedimento di prove sufficienti a dimostrare che sia stata effettuata una reale rivalutazione relativa ai rilevanti cambiamenti della situazione del ricorrente, in particolare al suo cruciale declino cognitivo.