Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 09/01/2020
N° ricorso: 42086/14
Jeddi - in materia di diritto alla libertà e alla sicurezza. Non viola l'art. 5 CEDU la condotta complessiva delle autorità italiane nei confronti di un migrante tunisino, il quale sia stato detenuto in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di provvedimenti legittimi di espulsione verso la Tunisia. Ciò tanto più alla luce di un comportamento contradditorio dell'uomo, che dapprima aveva chiesto la protezione internazionale in Italia e poi l'asilo in Svizzera e in considerazione del fatto che - da ultimo - egli era stato liberato in conseguenza dell'emanazione del provvedimento abilitativo al soggiorno.
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Sentenza del: 18/07/2019
N° ricorso: 37748/13
R.V. e altri - in materia di affidamento di minori. Il caso prende le mosse dal ricorso promosso da una cittadina italo-francese e due cittadini italiani, i quali lamentavano che i provvedimenti di affidamento di due minori, figli della prima e del secondo ricorrente, nonché l'attuazione di tali provvedimenti, avessero violato il loro diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). In particolare, veniva contestata la misura dell'affido, in quanto non supportata da una sufficiente motivazione e da una adeguata istruttoria. La stessa inoltre era stata più volte prorogata e si era protratta per più di dieci anni, nel corso dei quali le limitazioni agli incontri con la madre avevano pregiudicato gravemente il rapporto con i figli.
Nel caso di specie la Corte, rilevate le gravi carenze del processo decisionale - sia in ordine alla rapidità che alla diligenza - che ha comportato l'affidamento ininterrotto dei minori per oltre dieci anni, ha concluso che vi è stata violazione di tale disposizione. A margine della decisione la Corte esprime preoccupazione per un sistema in cui "provvedimenti temporanei" siano protratti a tempo indeterminato, senza fissare un termine di durata o di riesame degli stessi, con ampie deleghe da parte dei Tribunali ai Servizi sociali, e in definitiva senza che siano determinati i diritti genitoriali. -
Sentenza del: 04/07/2019
N° ricorso: 43842/11
Zappa s.a.s. - in materia di occupazione di terreni demaniali. I fatti di causa sono analoghi a quelli descritti nella causa Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italia, decisa dalla Corte EDU con sentenza del 23.9.2014. La società ricorrente aveva acquistato una delle c.d. valli da pesca nella Laguna di Venezia, di cui la Guardia di Finanza di Padova successivamente aveva intimato il rilascio, contestando il fatto che tali terreni appartenessero al demanio pubblico.
La Corte, ritenendo di non doversi discostare dalle conclusioni rese nella sua precedente decisione, dichiara sussistente nel caso di specie la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU. -
Sentenza del: 13/06/2019
N° ricorso: 77633/16
Marcello Viola n. 2 - in materia di divieto di trattamenti disumani e degradanti. E' lesivo dell'art. 3 CEDU il regime del c.d. ergastolo ostativo laddove non consente mai misure di affievolimento della restrizione carceraria e, in prospettiva, di liberazione anticipata, in mancanza della decisione del detenuto di collaborare con la giustizia. Il ricorrente (Marcello Viola) è un detenuto italiano, condannato in via definitiva per diversi reati, tra cui l'omicidio, il sequestro di persona seguito da morte della vittima e l'associazione mafiosa. Per questi casi, la legge italiana (art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario) esclude alcuni benefici che altrimenti spetterebbero ai detenuti: per esempio, il lavoro fuori dal carcere, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione. La stessa legge stabilisce che tali benefici siano attribuibili ai condannati in via definitiva per tali fatti solo se il condannato collabora con la giustizia (art. 58-ter o.p.). La Prima sezione, con sentenza del 13 giugno 2019, ha constatato la violazione dell'art. 3 poiché ha considerato che l'ergastolo ostativo "restringa eccessivamente la prospettiva di rieducazione dell'interessato e la possibilità di riesame della sua pena". -
Sentenza del: 06/06/2019
N° ricorso: 19169/02
Mideo - in materia di espropriazione indiretta.Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Dichiara altresì sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU stante l'eccessiva e irragionevole durata della procedura per ottenere l'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto).
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Sentenza del: 06/06/2019
N° ricorso: 14346/05
Condominio Porta Rufina - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 14/03/2019
N° ricorso: 43422/07
Arnaboldi - in materia di diritto ad un processo equo. Il caso inerisce a un'espropriazione per pubblica utilità che era stata indennizzata secondo valori ritenuti dall'espropriato non conformi a diritto. In sede giurisdizionale egli aveva ottenuto il riconoscimento del diritto a una somma più alta, ma la condanna era stata emessa nei confronti di una società privata concessionaria dei lavori e non dell'ente pubblico concedente. Passata in giudicato la condanna al ristoro effettivo, l'ente pubblico interessato non aveva dato esecuzione alla sentenza. Di qui la lamentata violazione sia dell'art. 6 (giusto processo) sia dell'art. 1 Prot. 1 (diritto di proprietà).
Il governo italiano aveva eccepito che - nel frattempo - la società concessionaria era stata posta in amministrazione straordinaria e che il proprietario del terreno espropriato non si era peritato di avanzare le proprie pretese in tale sede. La Corte tuttavia accoglie la prima doglianza, poiché ritiene che non si potesse imputare al proprietario alcuna inerzia (risultavano agli atti sollecitazioni di pagamento); accoglie la seconda, ma solo con riferimento alla differenza tra la somma già incassata e quella assegnata nel giudizio interno; viceversa - con riferimento alla procedura di espropriazione in sé - ritiene l'art. 1 prot. 1 non violato.
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Sentenza del: 07/03/2019
N° ricorso: 22350/13
Sallusti - in materia di libertà di espressione. Alessandro Sallusti, direttore del quotidiano Libero, era stato condannato, ai sensi degli articoli 595 e 57 del codice penale, a un anno e due mesi di reclusione (oltre alle voci pecuniarie), per diffamazione e per omesso controllo su un articolo che recava falsità in danno di un magistrato.
Il ricorrente - sebbene si sia giovato della commutazione della pena detentiva da parte del Presidente della repubblica - ha nondimeno promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando la violazione dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha riconosciuto la violazione del parametro invocato perché la pena detentiva per l'attività giornalistica viene considerata un rimedio estremo i cui presupposti in questo caso non vengono ravvisati.
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Sentenza del: 24/01/2019
N° ricorso: 76577/13
Knox - in materia di diritto a un processo equo. Il caso innanzi alla Corte EDU risale all'omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel novembre 2007. Durante le indagini, Amanda Knox (cittadina statunitense che si trovava in Italia per motivi di studio) era stata sentita a sommarie informazioni. Nelle diverse deposizioni rese dalla Knox, autore materiale dell'omicidio era stato indicato il cittadino congolese D. L.. Successivamente, da persona informata ella era stata accusata di concorso in violenza sessuale e omicidio. Era stata dunque tratta in arresto. Alle accuse si era aggiunta anche quella di calunnia nei confronti di D. L., la cui posizione era stata immediatamente stralciata. Dopo un lungo e complesso iter processuale, la Knox era stata assolta dalle contestazioni di omicidio e violenza sessuale ma era stata invece condannata in via definitiva per la calunnia.
La ricorrente aveva pertanto adito la Corte EDU, lamentando che le dichiarazioni pretesamente calunniose erano state da lei rese in circostanze del tutto anomale, sotto un considerevole stress psicologico impostole dagli investigatori, senza un interprete professionalmente all'altezza e durante un interrogatorio in cui - pur potendo ella rendere dichiarazioni autoindizianti - ella non era stata assistita da un difensore. Ella dunque aveva dedotto i parametri dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 6 (giusto processo). La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU, limitatamente al profilo procedurale, in quanto i trattamenti subiti in commissariato denunciati non erano stati oggetto di alcuna indagine. Relativamente ai profili di iniquità del processo, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6, commi 1 e 3, lett. c) della Convenzione, rilevando in particolare che la mancata assistenza di difensore nel corso dell'interrogatorio e la condotta della persona nominata dalla Questura a fare da interprete, hanno inficiato l'equità del procedimento.
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Sentenza del: 24/01/2019
N° ricorso: 54414/13, 54264/15
Cordella e altri - in materia di diritto al rispetto della vita privata. 180 ricorrenti hanno adito la Corte EDU denunciando la violazione del loro diritto alla vita e al rispetto della vita privata, nonché del diritto ad un rimedio effettivo, in conseguenza delle emissioni nocive dell'Ilva di Taranto. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata. L'Italia è stata, altresì ritenuta responsabile della violazione dell'art. 13, in quanto l'ordinamento interno non offre rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area.