Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 15/01/2008
N° ricorso: 43466/04
Lepore - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 15/01/2008
N° ricorso: 314/04
Ciccolella - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 15/01/2008
N° ricorso: 28466/03
Citarella - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 15/01/2008
N° ricorso: 15625/04
Bagarella - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 08/01/2008
N° ricorso: 7842/02
Viola e altri - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 8, 13, 6 par. 1 e 3 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo al diritto ad un equo processo, e al diritto a libere elezioni con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 18/12/2007
N° ricorso: 39933/03
Buonfardieci - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001.
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Sentenza del: 18/12/2007
N° ricorso: 20191/03
Aragosa - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, qualora non sia stata concessa alcuna somma a titolo di equa riparazione.
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Sentenza del: 18/12/2007
N° ricorso: 14448/03
Bertolini - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 6, par. 1, 8, 13 CEDU e degli artt. 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo, alla protezione della proprietà privata e alla libertà di circolazione, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 11/12/2007
N° ricorso: 32747/02
Tangredi - in materia di durata dei processi: constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001, considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva: in tal caso non vi è obbligo per il ricorrente di previo esperimento di azione esecutiva ai sensi dell'art. 35 CEDU; il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
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Sentenza del: 11/12/2007
N° ricorso: 25575/04
Drassich -in materia di diritto alla difesa. Constata la violazione del combinato disposto dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3, lett. a e b, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto dell'imputato di essere informato della natura e dei motivi dell'accusa formulata a proprio carico e del diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la difesa. Tale violazione è derivata dalla riqualificazione giuridica, con sentenza della Corte di cassazione, del fatto reato, rispetto alla qualificazione nei precedenti gradi di giudizio. In caso di violazione del diritto ad un equo processo, il mezzo appropriato di riparazione della violazione è costituto, in via di principio, dalla riapertura o dal rinnovo del processo ad istanza dell'interessato.