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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 16/02/2010

    N° ricorso: 16436/02

    Barbaro - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Sebbene il semplice superamento di un termine previsto dalla legge non costituisca di per sé violazione del diritto garantito, il tempo necessario all'esame di un ricorso può comprometterne l'efficacia. Pertanto, la tardiva o mancata decisione sui ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, per sopravvenuta scadenza del termine di efficacia dei decreti impugnati, viola il diritto ad un equo processo tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU, poiché svuota di efficacia il controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi.

  • Sentenza del: 02/02/2010

    N° ricorso: 30506/07

    Leone - in materia di pubblicità dei processi di applicazione delle misure di prevenzione. L'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione - che si applica anche per le misure previste dalla successiva legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose - prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica. Adita dai ricorrenti - le cui impugnazioni erano state respinte dalle autorità giudiziarie nazionali - la Corte ha constatato l'analogia del caso con vari precedenti (Bocellari e Rizza c. Italia, del 2007 e Pierre c. Italia del 2008) ha constatato la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, sotto il profilo della pubblicità delle udienze, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio sia offerta la possibilità di chiedere un procedimento pubblico. La Corte ha invece ritenuto infondate le altre doglianze inerenti al giusto processo, in particolare sottolineando che le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legislazione italiana non trovano applicazione solo sulla base di sospetti a carico del destinatario ma anche sull'oggettiva sproporzione tra i beni posseduti e le fonti di legittimo reddito dimostrabile. La Corte condanna l'Italia alla sola rifusione delle spese e non al ristoro di danni materiali.

  • Sentenza del: 26/01/2010

    N° ricorso: 67780/01

    Leoni - in materia di espropriazioni. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché il ricorrente ha dovuto sopportare un peso eccessivo ed eccezionale, che ha portato alla rottura del giusto equilibrio che deve sussistere tra le esigenze dell'interesse pubblico e la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni.

  • Sentenza del: 19/01/2010

    N° ricorso: 72746/01

    Zuccalà - in materia di espropriazioni. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sia sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura sia sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

  • Sentenza del: 19/01/2010

    N° ricorso: 28220/05

    D'Aniello - in materia di espropriazioni. In un caso relativo ad un'espropriazione di un terreno, la Corte ha affermato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980 - che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865 e con essa del criterio in base al quale l'indennità di espropriazione doveva essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno - costituiva onere degli espropriati richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Pertanto, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente al ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.

  • Sentenza del: 19/01/2010

    N° ricorso: 24950/06

    Montani - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché ai sensi dell'art. 18 ter della legge n. 354 del 1975, introdotto con la legge n. 95 del 2004, il controllo sulla corrispondenza di detenuti in regime di applicazione dell'art. 41-bis non può essere esercitato sulle missive indirizzate al proprio difensore di fiducia ed agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani.

  • Sentenza del: 19/01/2010

    N° ricorso: 10171/05 10601/05 11593/05 17165/05

    Hussun e altri - in materia di espulsione di stranieri. La Corte ha disposto la cancellazione dal ruolo dei ricorsi nn. 10171/05, 10601/05 e 11593/05 ; stante l'intervenuta perdita di contatti con i ricorrenti in questione, circostanza che rende impossibile alla Corte di approfondire gli elementi di fatto riguardanti la particolare situazione di ogni ricorrente. La Corte ha invece dichiarato che non vi è stata violazione dell'articolo 34 della Convenzione, per quanto riguarda il ricorso introdotto da Kamel Midawi (no 17165/05), non avendo riscontrato nella fattispecie alcun comportamento delle autorità interne volto ad impedire o a rendere inefficace l'introduzione del ricorso del medesimo ricorrente innanzi all

  • Sentenza del: 12/01/2010

    N° ricorso: 24421/03

    Mole - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. La sentenza segue il filone giurisprudenziale relativo alle limitazioni derivanti dalla sottoposizione al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ed in particolare alla sentenza Enea c. Italia della Grande Chambre del 17.9.2009. La Corte infatti, dopo aver respinto, perché manifestamente infondati, i motivi di ricorso relativi alla violazione degli artt. 3 e 8 CEDU, ha ribadito che la mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, comma 1, CEDU.

  • Sentenza del: 05/01/2010

    N° ricorso: 4514/07

    Bongiorno e altri - in materia di pubblicità dei processi di applicazione delle misure di prevenzione. L'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di misure di prevenzione - che si applica anche per le misure previste dalla successiva legge n. 575 del 1965 nei confronti di persone sospettate di far parte di associazioni criminose - prevede un procedimento in camera di consiglio. L'ordinanza che commina la misura è dunque assunta senza la possibilità per gli interessati di richiedere lo svolgimento di un'udienza pubblica. Adita dai ricorrenti - la cui domanda di pubblicità dell'udienza era stata respinta dalle autorità giudiziarie nazionali avevano respinto - la Corte ha constatato l'analogia del caso con vari precedenti (Bocellari e Rizza c. Italia, del 2007 e Pierre c. Italia del 2008) ha constatato la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, ritenendo essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento sanzionatorio sia offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza. La Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisse sufficiente riparazione sul piano morale; ha accordato ai ricorrenti la somma di 3.000 euro per le spese. (Questa pronunzia si segnala per la sua particolare importanza: la Corte costituzionale, con sentenza n. 93 del 2010, proprio richiamando quanto statuito in essa e nelle pronunce Bocellari e Rizza e Perre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter della legge 575 del 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. La Corte costituzionale ha infatti ha ritenuto che le norme censurate violassero, in parte qua, l'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento agli obblighi internazionali dello Stato italiano derivanti dalla adesione alla Convenzione).

  • Sentenza del: 22/12/2009

    N° ricorso: 58858/00

    Guiso-Gallisay in materia di criteri di calcolo dell'equa soddisfazione ex art. 41 CEDU nei casi di espropriazione indiretta. La Grande Chambre ha confermato il revirement della giurisprudenza inaugurato dalla sentenza del 21 ottobre 2008, con la quale la Corte aveva modificato il proprio orientamento in tema di calcolo del risarcimento dei danni da espropriazione indiretta finora seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione delle opere), affermando che, al fine di valutare il pregiudizio subito, occorre prendere in considerazione la data a partire dalla quale gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato. Testo integrale

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