Internazionale, Camera dei Deputati - internazionale.camera.it

MENU

Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 11/11/2009

    N° ricorso: 30814/06

    Lautsi in materia di diritto all'istruzione (art. 2 del Prot. 1) in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) La ricorrente aveva adito le vie della giurisdizione amministrativa in ragione del rifiuto delle autorità di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli. Esse avevano respinto le sue doglianze in tutti i gradi. La Corte europea (Seconda sezione, all'unanimità) ha ritenuto violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, giacché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione di Stato) l'Italia avrebbe dovuto osservare un atteggiamento di neutralità (anche per non intaccare la libertà di coscienza), mentre - secondo la Corte - l'esposizione del Cristo sulla croce è un simbolo religioso (in antitesi con i soggetti non credenti) e cristiano (in antitesi con le persone che professano altri credi).

  • Sentenza del: 20/10/2009

    N° ricorso: 39128/05

    Lombardi Vallauri - in materia di tutela della libertà di espressione (art. 10) Il ricorrente - professore di filosofia del diritto - era incardinato nel sistema universitario pubblico, con cattedra a Firenze. Con contratti rinnovati ogni anno per i precedenti venti anni aveva altresì insegnato la stessa materia presso l'Università Cattolica di Milano. Nel 1998, l'università milanese non gli aveva rinnovato il contratto, in ragione del mancato nulla-osta delle autorità ecclesiastiche. Il mancato rinnovo era stato motivato con la dedotta "opposizione di alcune posizioni del Lombardi Vallauri alla dottrina cattolica". Adite le vie della giurisdizione amministrativa (innanzi alle quali l'università si era richiamata al concetto di 'organizzazione di tendenza', come riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1972), il ricorrente non ne aveva tratto soddisfazione alcuna. In particolare, il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione nazionale in ragione della provenienza da uno Stato estero del motivo del mancato rinnovo. La Corte europea ha constatato la violazione di due parametri. Quella dell'art. 10, giacché l'interesse delle università di "tendenza" di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero; quella dell'art. 6, comma 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.

  • Sentenza del: 06/10/2009

    N° ricorso: 8073/05

    Perinati - in materia di espropriazione Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

  • Sentenza del: 06/10/2009

    N° ricorso: 42021/02

    Ricci e altri - in materia di espropriazioneConstata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.

  • Sentenza del: 29/09/2009

    N° ricorso: 35720/04; 42832/06

    Vrioni e altri - - in materia di protezione della proprietà ed esecuzione di provvedimenti giudiziari definitivi L'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario definitivo (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni per la confisca di un terreno) costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto di accesso ad un tribunale, nonché violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

  • Sentenza del: 22/09/2009

    N° ricorso: 12532/05

    Cimolino - in materia di diritto ad un giusto processo La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio.

  • Sentenza del: 17/09/2009

    N° ricorso: 74912/01

    Enea - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU. Il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.

  • Sentenza del: 25/08/2009

    N° ricorso: 23458/02

    Giuliani e Gaggio - in materia di diritto alla vita (art. 2). La pronunzia è relativa ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Si erano svolte varie manifestazioni. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell'ordine era stato massiccio. Durante un corteo, in un'arteria di Genova che prende il nome prima di Corso Gastaldi e poi Via Tolemaide, si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in Piazza Alimonda. Qui, due camionette Defender dei carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. In particolare, mentre una camionetta era riuscita a trarsi d'impaccio, l'altra - sulla quale operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio - fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esploso alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente. Il successivo procedimento penale non era terminato con un dibattimento, essendo stato archiviato, in data 5 maggio 2003, dal GIP di Genova, che aveva ravvisato la sussistenza contestuale sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) sia dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale). Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari di Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato, al contrario, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani. La Corte europea non ha constatato una violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'aver cagionato la morte del Giuliani, giacché ha ritenuto che si applicassero al caso in questione le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 2 (uso legittimo della forza); non ha constatato la violazione neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative dell'evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell'incolumità e della vita dei manifestanti. La Corte invece ha constatato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'adeguatezza degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita.

  • Sentenza del: 17/07/2009

    N° ricorso: 10249/03

    Scoppola n. 2 - in materia di applicazione della legge penale L'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.
    Costituisce altresì violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale.

  • Sentenza del: 16/07/2009

    N° ricorso: 22635/03

    Sulejmanovic -in materia di condizioni di detenzione. Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti (fattispecie relativa ad un caso di sovraffollamento del carcere di Rebibbia in cui era detenuto il ricorrente che, dal gennaio all'aprile del 2003, ha diviso una cella di 16,20 m² con 5 detenuti, disponendo ciascuno di 2,7 m², mentre il minimo stabilito dal Comitato per la prevenzione della tortura è di 7 m².)

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina