Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 17/09/2009
N° ricorso: 74912/01
Enea - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. La mancanza di qualsiasi decisione sul merito dei ricorsi promossi avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 41-bis della legge 354 del 1975, annullando l'effetto del controllo giurisdizionale sui provvedimenti medesimi, costituisce violazione del diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, tutelato dall'art. 6, par. 1, CEDU. Il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo, e costituisce pertanto violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
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Sentenza del: 25/08/2009
N° ricorso: 23458/02
Giuliani e Gaggio - in materia di diritto alla vita (art. 2). La pronunzia è relativa ai fatti avvenuti durante il vertice dei Capi di Stato e di Governo del G8, tenutosi a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Si erano svolte varie manifestazioni. Le misure di sicurezza e lo spiegamento di forze dell'ordine era stato massiccio. Durante un corteo, in un'arteria di Genova che prende il nome prima di Corso Gastaldi e poi Via Tolemaide, si erano avuti dei disordini che avevano raggiunto il loro apice in Piazza Alimonda. Qui, due camionette Defender dei carabinieri erano rimaste circondate dai manifestanti in atteggiamenti aggressivi. In particolare, mentre una camionetta era riuscita a trarsi d'impaccio, l'altra - sulla quale operavano i carabinieri Placanica, Raffone e Cavataio - fu oggetto di lancio di oggetti contundenti e di sfondamento con una trave di legno. Il carabiniere Placanica, con la pistola in dotazione, aveva esploso alcuni colpi attingendo la testa del giovane Carlo Giuliani, che era morto immediatamente. Il successivo procedimento penale non era terminato con un dibattimento, essendo stato archiviato, in data 5 maggio 2003, dal GIP di Genova, che aveva ravvisato la sussistenza contestuale sia della legittima difesa (art. 52 del codice penale) sia dell'uso legittimo delle armi (art. 53 del codice penale). Peraltro, dando luogo ad un controverso momento processuale, il GIP di Genova aveva fatto svolgere delle perizie balistiche volte ad accertare se effettivamente gli spari di Placanica avessero direttamente cagionato la morte del giovane Giuliani. La perizia d'ufficio aveva accertato, al contrario, che i colpi erano stati indirizzati in alto e che solo un altro corpo lanciato in aria aveva deviato il proiettile mortale verso la testa di Giuliani. La Corte europea non ha constatato una violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'aver cagionato la morte del Giuliani, giacché ha ritenuto che si applicassero al caso in questione le eccezioni di cui all'articolo 2, comma 2 (uso legittimo della forza); non ha constatato la violazione neanche sotto il profilo degli obblighi di protezione, perché le modalità organizzative dell'evento del G8 non potevano essere considerate insufficienti per la tutela dell'incolumità e della vita dei manifestanti. La Corte invece ha constatato la violazione dell'articolo 2 sotto il profilo dell'adeguatezza degli obblighi procedurali scaturenti dal dovere di tutelare la vita.
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Sentenza del: 17/07/2009
N° ricorso: 10249/03
Scoppola n. 2 - in materia di applicazione della legge penale L'art. 7, par. 1, della Convenzione non garantisce solamente il principio di non retroattività delle leggi penali più severe, ma impone anche che, nel caso in cui la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e quelle successive adottate prima della condanna definitiva siano differenti, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Pertanto, nell'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, costituisce violazione dell'art. 7, par. 1, CEDU l'applicazione della pena più sfavorevole al reo.
Costituisce altresì violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo, l'applicazione retroattiva delle nuove regole di determinazione della pena introdotte dal d.l. n. 341 del 2000 per il giudizio abbreviato, essendo stato deluso il legittimo affidamento che l'imputato aveva riposto su una riduzione di pena in sede di scelta del rito speciale. -
Sentenza del: 16/07/2009
N° ricorso: 22635/03
Sulejmanovic -in materia di condizioni di detenzione. Sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell'art. 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti (fattispecie relativa ad un caso di sovraffollamento del carcere di Rebibbia in cui era detenuto il ricorrente che, dal gennaio all'aprile del 2003, ha diviso una cella di 16,20 m² con 5 detenuti, disponendo ciascuno di 2,7 m², mentre il minimo stabilito dal Comitato per la prevenzione della tortura è di 7 m².)
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Sentenza del: 07/07/2009
N° ricorso: 24425/03
Salvatore Piacenti -in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 197. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 07/07/2009
N° ricorso: 24423/03
Annunziata - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
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Sentenza del: 23/06/2009
N° ricorso: 37360/04
Diurno - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 6 par. 1 e 8 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata ed al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 23/06/2009
N° ricorso: 34562/04
Roccaro - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 23/06/2009
N° ricorso: 29070/04
Vinci Mortillaro - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo (limitatamente alla doglianza relativa alla durata delle incapacità del fallito), con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
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Sentenza del: 23/06/2009
N° ricorso: 13697/04
Carbe e altri - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 6 par. 1, 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata, al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo, nonché degli artt. 1, Prot. n. 1 e 2, Prot. n. 4, relativi alla protezione della proprietà ed alla libertà di circolazione con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.