Internazionale, Camera dei Deputati - internazionale.camera.it

MENU

Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 08/12/2009

    N° ricorso: 28987/04

    Miccichè e Guerrera materia di ragionevole durata dei processi. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in materia, ha constatato, limitatamente ad alcuni ricorrenti, la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata

  • Sentenza del: 01/12/2009

    N° ricorso: 43134/05

    G.N. ed altri in materia di diritto alla vita. Talune persone affette da talassemia erano state contagiate da sangue infetto loro trasfuso. Avevano contratto alcune il virus dell'immunodeficienza, altre l'epatite C. Tutte, tranne una, erano morte. L'unica sopravvissuta e gli eredi dei contagiati nel frattempo deceduti avevano pertanto chiesto ed ottenuto dal Ministero della Sanità l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 per le persone contagiate dal virus dell'HIV o dall'epatite in seguito a trasfusione di sangue. Successivamente, altre persone che avevano parimenti contratto tali virus a causa di trasfusioni di sangue infetto, avevano citato il Ministero della Sanità al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il giudizio cosiddetto "Emo Uno", nel corso del quale intervennero anche i suddetti ricorrenti, si era concluso con la conferma da parte della Cassazione della decisione della corte d'appello di respingere le domande risarcitorie. Tuttavia, nelle more del giudizio, il Ministero della Sanità aveva concluso con le persone affette da emofilia degli accordi transattivi, dai quali erano rimasti pertanto esclusi i ricorrenti. Questi, hanno quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU con il quale, invocando la violazione degli artt. 2, 8, 3, 6 par. 1, e 14 CEDU, relativi rispettivamente al diritto alla vita, al rispetto della vita privata e familiare, al divieto di trattamenti disumani o degradanti, al diritto ad un processo equo ed al divieto di discriminazioni, lamentavano la mancata esecuzione da parte del Servizio sanitario nazionale dei controlli necessari per prevenire le infezioni, le sofferenze psicologiche procurate dal contagio, nonché l'eccessiva durata del processo e il trattamento discriminatorio subito rispetto ad altre categorie di contagiati. La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 2 CEDU, relativo al diritto alla vita, sotto il profilo della causazione diretta della morte dei cittadini interessati; infatti è stata esclusa altresì la violazione degli obblighi di protezione della vita, giacché la Corte non ha verificato omissioni di controlli da parte del Ministero della Sanità. Essa ha invece constatato la violazione degli obblighi procedurali discendenti dall'art. 2, avendo rilevato che le indagini giudiziarie sui contagi non avevano dato esiti tempestivi e soddisfacenti. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 2 CEDU, riconoscendo che i ricorrenti affetti da talassemia avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto agli emofiliaci che, invece, avevano potuto beneficiare dell'accordo transattivo proposto dal Ministero della Sanità. Infine, ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente la somma di 39.000,00 euro a titolo di danno morale, oltre alla somma di 8.000,00 euro per oneri e spese, riservandosi invece sull'istanza di risarcimento del danno patrimoniale.

  • Sentenza del: 01/12/2009

    N° ricorso: 3449/05

    Hokic e Hrustic - in materia di ritardata esecuzione di un provvedimento di rimessione in libertà I ricorrenti sono una coppia di origine rom che all'epoca dei fatti viveva in un campo nomadi di Roma. In occasione di un controllo effettuato dalle forze di polizia essi venivano trovati sprovvisti del permesso di soggiorno e per questo motivo collocati presso il centro di Ponte Galeria in attesa dell'espulsione. Il giudice di pace annullava però i decreti di espulsione e ne ordinava la liberazione, che veniva disposta solo due giorni dopo il deposito della medesima decisione. Invocando la violazione dell'art. 5 par 1 CEDU, relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della loro detenzione, stante l'annullamento dei decreti di espulsione; il ricorrente si doleva altresì del ritardo della sua liberazione (la moglie, infatti, era già stata rimessa in libertà per motivi di salute). La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità della detenzione in attesa dell'espulsione, mentre ha constatato la violazione dell'art. 5 par. 1 CEDU, avendo constatato il ritardo con il quale, una volta annullati i decreti di espulsione, era stata data esecuzione al provvedimento di rimessione in libertà del ricorrente.

  • Sentenza del: 01/12/2009

    N° ricorso: 24418/03

    Stolder - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 11/11/2009

    N° ricorso: 30814/06

    Lautsi in materia di diritto all'istruzione (art. 2 del Prot. 1) in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione (Libertà di pensiero, di coscienza e di religione) La ricorrente aveva adito le vie della giurisdizione amministrativa in ragione del rifiuto delle autorità di rimuovere il crocifisso dalle aule scolastiche frequentate dai suoi figli. Esse avevano respinto le sue doglianze in tutti i gradi. La Corte europea (Seconda sezione, all'unanimità) ha ritenuto violato il diritto di ciascuno di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni etiche e religiose, giacché nell'esercizio di una pubblica funzione (quale l'istruzione di Stato) l'Italia avrebbe dovuto osservare un atteggiamento di neutralità (anche per non intaccare la libertà di coscienza), mentre - secondo la Corte - l'esposizione del Cristo sulla croce è un simbolo religioso (in antitesi con i soggetti non credenti) e cristiano (in antitesi con le persone che professano altri credi).

  • Sentenza del: 20/10/2009

    N° ricorso: 39128/05

    Lombardi Vallauri - in materia di tutela della libertà di espressione (art. 10) Il ricorrente - professore di filosofia del diritto - era incardinato nel sistema universitario pubblico, con cattedra a Firenze. Con contratti rinnovati ogni anno per i precedenti venti anni aveva altresì insegnato la stessa materia presso l'Università Cattolica di Milano. Nel 1998, l'università milanese non gli aveva rinnovato il contratto, in ragione del mancato nulla-osta delle autorità ecclesiastiche. Il mancato rinnovo era stato motivato con la dedotta "opposizione di alcune posizioni del Lombardi Vallauri alla dottrina cattolica". Adite le vie della giurisdizione amministrativa (innanzi alle quali l'università si era richiamata al concetto di 'organizzazione di tendenza', come riconosciuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1972), il ricorrente non ne aveva tratto soddisfazione alcuna. In particolare, il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione nazionale in ragione della provenienza da uno Stato estero del motivo del mancato rinnovo. La Corte europea ha constatato la violazione di due parametri. Quella dell'art. 10, giacché l'interesse delle università di "tendenza" di dispensare un insegnamento informato ai principi della dottrina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l'insegnamento cattolico, alla base del provvedimento di esclusione dall'insegnamento, costituisce una non giustificata interferenza sul diritto a manifestare il proprio pensiero; quella dell'art. 6, comma 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fatto realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente.

  • Sentenza del: 06/10/2009

    N° ricorso: 8073/05

    Perinati - in materia di espropriazione Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo.

  • Sentenza del: 06/10/2009

    N° ricorso: 42021/02

    Ricci e altri - in materia di espropriazioneConstata la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.

  • Sentenza del: 29/09/2009

    N° ricorso: 35720/04; 42832/06

    Vrioni e altri - - in materia di protezione della proprietà ed esecuzione di provvedimenti giudiziari definitivi L'inadempimento da parte delle autorità nazionali dell'obbligo di dare esecuzione ad un provvedimento giudiziario definitivo (nella specie, di condanna al risarcimento dei danni per la confisca di un terreno) costituisce violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto di accesso ad un tribunale, nonché violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà.

  • Sentenza del: 22/09/2009

    N° ricorso: 12532/05

    Cimolino - in materia di diritto ad un giusto processo La Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del rispetto del principio del contraddittorio.

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina