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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 31/05/2007

    N° ricorso: 35941/03

    Gianni e altri - di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 30 marzo 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 31/05/2007

    N° ricorso: 26740/02

    Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani - in materia di obblighi di dichiarazione di appartenenza ad associazioni. Constata la violazione dell' art. 14 in combinazione con l'art.11 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di riunione e associazione e al divieto di discriminazione, in relazione a legge regionale che prevede l'obbligo, per i candidati a funzioni pubbliche, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete. La violazione sussiste perché la differenza di trattamento derivante da tale legge tra membri di associazioni massoniche o segrete e membri delle altre associazioni è priva di oggettiva e ragionevole giustificazione.

  • Sentenza del: 24/05/2007

    N° ricorso: 77606/01

    Paudicio in materia di tutela della proprietà in caso di abusi edilizi. Constata la violazione dell’art. 1, Prot. n. 1, relativo alla protezione della proprietà, subita dal proprietario di un immobile situato in prossimità di costruzione abusiva. La violazione sussiste qualora le autorità municipali non si conformino alla pronuncia giudiziaria che, in via definitiva, abbia accertato una violazione di regole urbanistiche e abbia emesso ordine di demolizione. Il rifiuto di conformarsi a tale ordine costituisce ingerenza dello Stato, priva di base legale, sul diritto di proprietà e contrasta con il principio di preminenza del diritto, che implica il dovere delle autorità statali di conformarsi al giudicato e agli atti amministrativi definitivi ed esecutori.

  • Sentenza del: 03/05/2007

    N° ricorso: 41040/98

    Acciardi e Campagna - in materia di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni.Con sentenza 2 maggio 2005 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.

  • Sentenza del: 10/04/2007

    N° ricorso: 46794/99

    Panarisi - in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di utilizzazione di dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari da imputato in procedimento connesso non ripetute in udienza. Dichiara non sussistente la violazione: dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in quanto le intercettazioni erano fondate su base legale, avevano realizzato un'ingerenza nella vita privata necessaria in una società democratica essendo state mezzo principale di investigazione e, infine, l'imputato aveva avuto la facoltà di avvalersi dei rimedi giuridici interni per contestarle. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché le dichiarazioni non ripetute in udienza non avevano costituito per il giudice nazionale né il solo elemento di prova, né elemento determinante sul quale fondare la condanna.

  • Sentenza del: 06/03/2007

    N° ricorso: 43662/98

    Scordino ed altri - in materia di espropriazione. Liquida,ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 maggio 2007, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plus valore apportato dalla costruzione di opere, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale. Dichiara l'esigenza dell'adozione da parte dello Stato di misure strutturali per rimediare alla disfunzione dell'ordinamento italiano derivante dalla violazione seriale del principio di legalità causata dall'espropriazione indiretta. Le misure devono: evitare che il sistema della CEDU sia compromesso da un gran numero di ricorsi derivanti dallo stesso problema; consentire una riparazione adeguata a tutti i soggetti lesi da tale violazione; prevenire la violazione stessa, non consentendo l'occupazione di fondi in mancanza sia di un progetto e di un provvedimento di espropriazione regolamente adottati, sia dello stanziamento di risorse per un indennizzo rapido ed adeguato del proprietario; avere tenore dissuasivo e consentire l'individuazione di responsabilità delle violazioni; rendere possibile in concreto la restitutio in integrum dei fondi illegittimamente espropriati, prevedendo, in caso di oggettiva impossibilità di restituzione, la corresponsione di una somma pari al valore attuale del bene ed un risarcimento delle perdite subite.

  • Sentenza del: 08/02/2007

    N° ricorso: 25701/03

    Kollcaku - in materia di giudizio contumaciale, che constata la violazione dell'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, poiché al condannato in contumacia, del quale non era provata la volontà di sottrarsi alla giustizia o l'inequivoca rinuncia al diritto a comparire in giudizio, l'ordinamento non aveva offerto la possibilità di chiedere che un altro giudice statuisse nuovamente, nel rispetto del diritto alla difesa, sul merito della imputazione. Quando un soggetto è condannato all'esito di un procedimento svolto in violazione dell'art. 6 CEDU, un nuovo processo o la riapertura del precedente a domanda dell'interessato rappresentano in via di principio il mezzo appropriato di riparazione della violazione constatata. Tuttavia, le misure specifiche di riparazione che lo Stato deve adottare dipendono dalle circostanze della fattispecie e lo Stato è libero di scegliere i mezzi per conformarsi all'obbligo di porre il condannato in una situazione equivalente a quella che vi sarebbe stata in mancanza di violazioni della CEDU.

  • Sentenza del: 25/01/2007

    N° ricorso: 69269/01

    Morea ed altri - in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.

  • Sentenza del: 11/01/2007

    N° ricorso: 67785/01

    Quattrone - in materia di espropriazione, che constata: la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Constata inoltre la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, per eccessiva durata del processo. Tale violazione persiste anche all'esito di concessione di riparazione ex lege n. 89/2001, sia perché la somma accordata in quella sede rappresenta solo il 20% dell'importo che sarebbe stato concesso dalla Corte EDU, sia perché la stessa somma è stata erogata con ritardo da parte dello Stato, la cui lentezza nell'amministrazione della giustizia costituisce una pratica incompatibile con la CEDU. Il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.

  • Sentenza del: 21/12/2006

    N° ricorso: 68852/01

    De Angelis e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.

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