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Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 22/06/2010

    N° ricorso: 26314/03; 26326/03

    Baccini e Artuzzi - in materia di ragionevole durata del processo.Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 5486/03; 5491/03; 7598/03

    Limata e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 44897/98

    Di Cola - in materia di espropriazione indiretta. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 dicembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. In considerazione del fatto che i ricorrenti avevano già ottenuto in sede nazionale la corresponsione di una somma pari al valore venale del bene espropriato, in conformità ai criteri di calcolo fissati nella sentenza della Grande Chambre resa nel giudizio Guiso Gallisay c. Italia, la Corte ha riconosciuto agli stessi, a titolo di equa riparazione, la somma di 3.500 euro per il pregiudizio derivante dalla perdita di disponibilità del terreno, oltre a 20.000 euro per il danno morale patito.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 38532/02

    Udorovic - in materia di processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze. Il ricorrente, appartenente alla comunità zigana dei sinti, aveva impugnato dinanzi al Tar del Lazio le misure adottate dal sindaco di Roma nel 1996 volte al censimento e allo sgombero del campo nomadi nel quale risiedeva insieme ad altre 47 persone appartenenti alla stessa minoranza, ottenendone la sospensione. Il ricorrente aveva altresì presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un ricorso per discriminazione contro il comune ed il sindaco di Roma (ex art. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998), chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria di tali atti, la loro immediata cessazione, nonché l'indennizzo dei danni materiali e morali subiti. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte EDU, lamentando, oltre alla violazione degli artt. 8 e 14, la violazione dell'art. 6 e 1 CEDU per la mancata previsione di una pubblica udienza nel procedimento previsto dal decreto legislativo sull'immigrazione per l'accertamento della natura discriminatoria di un atto. La Corte, pur ritenendo applicabili le garanzie del giusto processo ad una procedura, come quella in oggetto, avente carattere preliminare e provvisorio, né definitiva né esecutiva, conclude nel senso della non violazione della Convenzione. Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice europeo, infatti, l'art. 6 ammette deroghe al principio della pubblicità delle udienze nei casi in cui risultano preminenti, come nella specie, esigenze di celerità della procedura, anche tenuto conto del fatto che nel corso della stessa sono state rispettate le altre garanzie procedurali previste dall'art. 6. Relativamente alla lamentata violazione dell'art. 6 CEDU per il mancato esame da parte della Corte d'appello di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato, la Corte, considerato il contenuto dell'ordinanza del 1996, ritiene che non si possa affermare che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'appello sarebbero stati ininfluenti ai fini della decisione ed ha quindi constatato la violazione dell'art. 6.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 231/07

    Ogaristi - in materia di processo equo, sotto il profilo del diritto dell'imputato di esaminare o far esaminare i testimoni a carico. Il ricorrente era stato condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio in via definitiva senza aver avuto la possibilità di controinterrogare l'unico e determinante teste a carico che nel frattempo aveva abbandonato il Paese. L'istanza del ricorrente volta ad ottenere l'esame in contraddittorio del testimone con incidente probatorio era stata rigettata dal GIP. La Corte EDU, investita del ricorso, ha affermato che la Convenzione impone di accordare all'imputato un'occasione idonea (adeguata e sufficiente) per contestare una testimonianza a carico e di controinterrogarne l'autore. Nel caso di specie, invece, i giudici nazionali hanno fondato la condanna del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'unico teste a carico nella fase delle indagini preliminari, non ripetute in dibattimento. Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU. Infine, sotto il profilo dell'art. 41 CEDU, la Corte ha ribadito che nei casi in cui la condanna del ricorrente sia stata pronunciata nel corso di un processo non equo, in linea di principio la misura più appropriata da adottare sarebbe la ricelebrazione del processo, su domanda del ricorrente, in tempi utili e nel rispetto delle esigenze dell'art. 6 CEDU.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 19877/03; 18363/03; 32969/02

    Brignoli - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 16021/02

    Plalam s.p.a. - in materia di sussidi pubblici alle imprese. Nel 1985 la Plalam aveva richiesto all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno un sussidio per l'ampliamento di un impianto industriale. In base ad una legge del 1979 il sostegno doveva essere proporzionale all'ammontare investito dalla società. L'Agenzia concesse l'erogazione del sussidio subordinatamente all'avvio del nuovo impianto. I lavori vennero eseguiti e l'impianto divenne operativo alla fine del 1990, ma l'ispezione per accertare l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del sussidio si svolse solo nel 1994. Nel frattempo era intervenuta una novella alle disposizioni relative a tale sussidio pubblico, per cui dal 1992 l'aiuto non sarebbe stato più legato alle somme effettivamente investite ma a quelle indicate nella prima richiesta. La società, dopo aver contestato davanti al Tar ed al Consiglio di Stato l'applicazione retroattiva di tali norme, propose ricorso alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 relativo alla protezione della proprietà. La Corte ha riconosciuto in capo alla società una legittima aspettativa in ordine all'erogazione dei sussidi promessi dall'Agenzia all'esito delle procedure precritte. Se gli adempimenti formali fossero stati assolti correttamente e tempestivamente, i sussidi garantiti alla società non sarebbero stati assoggettati alla normativa nel frattempo intervenuta. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, in quanto l'applicazione della nuova legge ha rotto il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali della società ricorrente.

  • Sentenza del: 27/04/2010

    N° ricorso: 16318/07 Seconda Sezione

    Moretti e Benedetti - in materia di adozione di minori. I ricorrenti avevano ottenuto in affidamento provvisorio un neonato abbandonato dalla madre naturale poco dopo la nascita. Il minore era stato viceversa affidato ad un'altra famiglia adottiva scelta dal tribunale, nonostante fosse ancora pendente la domanda di adozione speciale presentata dai ricorrenti, e successivamente respinta dal tribunale stesso. La Corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, ma aveva ritenuto opportuno non sottoporre il minore al trauma di una nuova separazione dalla famiglia affidataria. I ricorrenti proponevano pertanto ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del diritto al rispetto della vita provata e familiare di cui all'art. 8 CEDU. La Corte, per sei voti contro uno, ha constatato la violazione dell'art. 8 CEDU, avendo ritenuto che non solo la mancanza di motivazione della decisione del Tribunale dei minori di respingere la domanda di adozione presentata dai ricorrenti ma anche il ritardo nell'esame della stessa, avvenuto solo successivamente alla dichiarazione di adottabilità del minore ed alla scelta della famiglia adottiva, aveva leso il loro diritto al rispetto della vita familiare.

  • Sentenza del: 23/04/2010

    N° ricorso: 17426/02 Terza Sezione

    Calabrò - in materia di rispetto della garanzia del contraddittorio tra le parti. In un giudizio promosso davanti alla Corte di cassazione per regolamento di competenza, il ricorrente, avuta notizia che il p.g. aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso, aveva presentato memoria di replica ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto, rilevando preliminarmente che il ricorrente non avrebbe potuto presentare memorie ai sensi del citato art. 375. Nel merito, la Corte precisò che le doglianze del ricorrente esulavano dall'oggetto del giudizio. Promosso ricorso per violazione del diritto ad un processo equo, la Corte EDU ha riconosciuto la legittimità dell'operato della Cassazione, ed ha valutato come del tutto ininfluente ai fini della decisione finale l'esame della memoria presentata. Pertanto, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

  • Sentenza del: 20/04/2010

    N° ricorso: 37947/02; 39420/02

    Martinetti e Cavazzuti - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

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