Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 22/06/2017
N° ricorso: 12131/13, 43390/13
Bartesaghi Gallo e altri - in materia di tortura. Il caso inerisce ai fatti della scuola Diaz-Pertini, a Genova durante il G8 del luglio 2001. La magistratura italiana aveva tratto a giudizio numerosi imputati per lesioni dolose, porto abusivo di armi da guerra e una varietà di reati di falso. I fatti di lesione consistevano nell'aver cagionato ai manifestanti che riposavano nell'edificio gravi danni alla persona (fratture agli arti, lesioni agli organi interni, ecchimosi di varia gravità e altri). La signora Sara Bartesaghi Gallo era tra questi manifestanti e si era costituita parte civile nel processo. Analoghe circostanze erano accadute agli altri 41 ricorrenti. In tribunale, tutti costoro avevano ottenuto il riconoscimento di un risarcimento del danno per somme varianti dai 2 mila e 500 a 50 mila euro a carico dell'erario. La corte d'appello aveva confermato questa statuizione, la quale aveva anche superato il vaglio della Cassazione.
Senonché, in ragione sia del decorso del tempo - che aveva determinato la prescrizione dei reati - sia dell'indulto del 2006 sia ancora delle decisioni giudiziali sui diversi passaggi probatori e sia, da ultimo, della mancanza nel nostro ordinamento penale del reato di tortura, i ricorrenti avevano assistito alla definitiva assoluzione di molti dei soggetti responsabili delle lesioni da lui subite. Né costoro erano stati sottoposti a procedimento disciplinare alcuno. Per questo si era rivolto alla CEDU, lamentando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto della tortura e di trattamenti disumani e degradanti).
La Corte - similmente al precedente Cestaro del 2015 - evidenzia che l'art. 3 impone anche obblighi procedurali di sanzionare i responsabili delle violazioni, che l'ordinamento nel suo complesso aveva impedito di adempiere. In questo contesto, i ricorrenti potevano vantare un diritto alla giustizia che è stato loro negato. Sicché - accertata la sussistenza di fatti di tortura contrari all'articolo 3 - la Corte all'unanimità condanna l'Italia per la violazione del medesimo articolo 3 sotto i profili sia materiale sia procedurale.
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Sentenza del: 01/06/2017
N° ricorso: 21838/10, 21849/10, 21852/10, 21855/10, 21860/10, 21863/10, 21869/10, 21870/10
Stefanetti e altri - liquidazione ex art. 41 CEDU. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU il danno patrimoniale per la violazione degli articoli 6, par. 1 CEDU e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenza del 15.4.14.
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Sentenza del: 18/05/2017
N° ricorso: 25322/12
Petrie- in materia di diritto alla vita privata e familiare. Il caso prende le mosse dal rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente al fine di ottenere la riparazione del danno materiale e morale che egli riteneva di aver subìto in ragione di una offesa alla sua reputazione, al suo onore e alla sua identità personale. Egli ha adito la Corte EDU lamentando che le autorità nazionali sarebbero venute meno ai loro obblighi positivi di proteggere il suo onore e la sua reputazione, con conseguente violazione del suo diritto alla tutela della sua reputazione e, pertanto, del suo diritto al rispetto della vita privata.
La Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, ritenendo che i giudici nazionali abbiano proceduto ad una valutazione circostanziata dell'equilibrio da garantire tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. A giudizio della Corte, nulla permette di concludere che essi abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento che è loro riconosciuto e si siano sottratti ai loro obblighi positivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.
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Sentenza del: 04/05/2017
N° ricorso: 66396/14
Improta - in materia di affidamento di minori. Il caso inerisce a una separazione tra genitori di una bambina, nata nel 2010. La madre si era sempre opposta alla visita in regime libero del padre, decidendo unilateralmente la cadenza delle visite, da svolgersi in sua presenza. Il padre aveva esperito ricorsi giudiziari onde ottenere l'affidamento congiunto della minore e comunque, nelle more del giudizio, il diritto di visita senza la presenza della madre. Quest'ultima vi si era opposta, deducendo tra l'altro il mancato versamento della quota di mantenimento da parte del padre. In primo grado, il giudice aveva disposto una perizia il cui svolgimento si era protratto per 15 mesi. Nel frattempo al padre era stato accordato il diritto di visita senza la madre, ma in regime protetto. In esito al giudizio di primo grado, il giudice aveva ordinato l'affidamento congiunto, il diritto di visita libero per il padre, nonché l'innalzamento dell'assegno di mantenimento. La Corte d'appello, a sua volta, aveva confermato le statuizioni del primo grado, salvo diminuire l'importo dell'assegno, che in ogni caso non risulta che fosse versato. Il padre aveva fatto ricorso alla CEDU, lamentando la violazione dell'articolo 8 (vita privata e familiare).
La Corte ha ritenuto di constatare la violazione, a motivo della lunghezza ingiustificata delle procedure. Essa ha rammentato che, per quanto concerne i diritti nelle relazioni familiari, si deve evitare il pericolo del fatto compiuto e le autorità nazionali devono pervenire a decisioni tempestive e ben motivate, obbligo cui il giudice italiano si è sottratto consentendo il protrarsi irragionevole del contenzioso.
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Sentenza del: 27/04/2017
N° ricorso: 32143/10
Di Sante - in materia di ragionevole durata del processo. Il caso si riferisce a un processo italiano che aveva ecceduto tempi ragionevoli e per i quali l'autorità giurisdizionale italiana aveva riconosciuto al ricorrente un indennizzo ai sensi della cd. legge Pinto. Senonché tale indennizzo era stato versato all'avente diritto con diversi mesi di ritardo e solo a seguito dell'avvio da parte sua di una procedura esecutiva. Di qui il ricorso alla Corte europea per violazione del giusto processo (art. 6) e del diritto di proprietà (art. 1 Protocollo addizionale n. 1).La Corte ravvisa nella procedura denunziata la violazione del giusto processo per irragionevole durata, ma non del diritto di proprietà.
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Sentenza del: 13/04/2017
N° ricorso: 36974/11
Fasan e altri - in materia di ragionevole del processo.Il caso prende le mosse dall'istanza presentata nel 1981 dai ricorrenti, dipendenti della Camera dei deputati, per essere re-inquadrati nel secondo livello retributivo funzionale, atteso che - a loro avviso - l'inquadramento iniziale al primo livello era illegittimo. La domanda fu rigettata dalle istanze amministrative e poi dall'organo di tutela giurisdizionale interna di primo grado con sentenza depositata il 29 settembre 1999, nonché definitivamente in appello con sentenza depositata il 29 gennaio 2009.
I ricorrenti promossero dunque ricorso ex lege n. 89 del 2001 (legge Pinto), deducendo l'eccessiva durata del processo di cui erano stati parte. Il Collegio d'appello adito ha circoscritto la questione alla durata del solo giudizio d'appello e ha considerato un'eccedenza indennizzabile di quattro anni. Quanto alla durata del giudizio di primo grado, secondo i giudici, i ricorrenti avrebbero dovuto intentare un procedimento innanzi alla Corte EDU, al fine di ottenere l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 CEDU, trasferendo poi entro sei mesi l'istanza presso il giudice nazionale. I ricorrenti hanno quindi adito la Corte EDU lamentando l'eccessiva durata del processo e l'insufficienza dell'indennizzo ottenuto ai sensi della Legge Pinto. La Corte, richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia, ha constatato la violazione dell'art. 6, comma 1.
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Sentenza del: 23/03/2017
N° ricorso: 71660/14
Endrizzi - in materia di affidamento di minori. Il caso concerne la lamentata violazione dell'articolo 8 CEDU da parte di un uomo che, separatosi dalla moglie, per alcuni anni non aveva potuto esercitare il diritto di visita con il figlio minore. Le autorità giudiziarie italiane avevano dapprima omologato un accordo tra i genitori di affidamento congiunto, ma poi - ad avviso della Corte - tollerato di fatto che per sette anni il diritto di visita del padre fosse conculcato, nel quadro di complessi sviluppi procedurali (anche con l'apporto di periti), composti anche di reciproche accuse e istanze di decadenza dalla potestà di genitore. La Corte constata la violazione dell'art. 8, in ragione dell'immotivata compressione del diritto di visita.
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Sentenza del: 02/03/2017
N° ricorso: 41237/14
Talpis - in materia di violenza domestica. Il caso prende le mosse dalle ripetute violenze domestiche ai danni della ricorrente e della figlia, l'ultima delle quali sfociata nell'uccisione del figlio che era intervenuto in difesa della madre. La ricorrente, invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione, ha adito la Corte EDU lamentando che le autorità nazionali non avevano adottato le misure necessarie e adeguate per proteggere la vita sua e dei suoi figli, impendendo la perpetrazione di ulteriori violenze.
La Corte dichiara sussistenti la violazione dell'articolo 2, in ragione dei ritardi e della sottovalutazione da parte delle autorità italiane delle denunce della ricorrente; e dell'art. 3, in ragione del conseguente inadempimento degli obblighi positivi di protezione rispetto ai trattamenti inumani e degradanti subiti dalla ricorrente da parte del marito violento. La Corte ha altresì ravvisato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, sotto il profilo dell'inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di protezione delle donne - anche quali vittime vulnerabili - contro le violenze domestiche.
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Sentenza del: 23/02/2017
N° ricorso: 64297/12
D'Alconzo - in materia di affidamento di minori. Il caso inerisce a una complessa vicenda di separazione tra due genitori (la madre statunitense e il padre italiano) di due figli minori. In epoca immediatamente successiva alla separazione, la madre aveva portato con sé i figli negli Stati Uniti, riportandone una condanna per sottrazione di minori e l'ordine di farli rientrare in Italia. Successivamente, dopo il rientro in Italia, l'autorità giudiziaria aveva disposto l'affidamento dei minori alla madre, stabilendo un diritto di visita per il padre (un fine settimana ogni due e un pomeriggio a settimana). La vicenda si era ulteriormente complicata, in ragione di accuse incrociate di abusi sessuali sui figli e di istanze volte a privare l'altro genitore della relativa potestà. I diversi procedimenti erano stati assistiti da una pluralità di perizie, rese sui vari profili rilevanti per il caso. Il padre aveva pertanto adito la Corte EDU lamentando la violazione dell'articolo 8, sia in ragione della eccessiva durata dei diversi procedimenti, sia della pretesa lesione del suo diritto di visita ai figli.
La Corte constata che i procedimenti inerenti sia all'idoneità dei genitori a esercitare la relativa responsabilità, sia all'affidamento dei figli, si sono protratti in modo non ragionevole e, pertanto, accerta la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo procedurale. Verificato invece che, quantunque in modo discontinuo e frammentato, il ricorrente ha esercitato il suo diritto di visita, essa rigetta la doglianza sotto il profilo dell'effettività del diritto medesimo.
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Sentenza del: 23/02/2017
N° ricorso: 43395/09
De Tommaso - in materia di misure di prevenzione. Il ricorrente era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui alla legge 1423 del 1956. La misura di prevenzione era stata irrogata dal tribunale ma poi annullata in corte d'appello. Il provvedimento di prevenzione era stato motivato sulla base di un giudizio di pericolosità, dovuta ad alcuni precedenti penali e alle sue frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata. Il contenuto del provvedimento era consistito - tra l'altro - nel divieto di frequentare taluni luoghi (bettole, sale giochi e simili), di abbandonare il comune di residenza e di rincasare oltre le ore 22.
Con riferimento al periodo intercorrente tra il giudizio di primo grado e quello d'appello (circa due anni), il ricorrente ha chiesto l'accertamento della violazione degli articoli 5 (libertà e sicurezza), 6 (giusto processo) e 13 (ricorso effettivo) della Convenzione e 2 del Protocollo addizionale n. 4 (libertà di circolazione). I motivi del ricorso si basavano tra l'altro sulla pretesa insufficiente previsione legislativa in ordine al contenuto della misura di prevenzione, al fatto che non si era tenuta un'udienza pubblica prima della sua irrogazione e che la sua libertà era stata pertanto ingiustamente conculcata, senza la possibilità di rimedi giurisdizionali.
La Grande Camera - cui la Seconda sezione ha deferito la questione - ha ritenuto sussistenti le violazioni dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU, relativo alla libertà di circolazione, stante l'insufficiente previsione legislativa sui singoli contenuti della misura irrogata; e dell'articolo 6 per l'assenza di un'udienza pubblica. La Grande Camera ha invece rigettato le doglianze sugli articoli 5 e 13 CEDU.