Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto
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Sentenza del: 14/12/2017
N° ricorso: 26431/12, 26742/12, 44057/12, 60088/12
Orlandi e altri - in materia di vita privata e familiare. Il caso inerisce al ricorso di diverse coppie omosessuali, le quali avevano domandato alle autorità italiane di trascrivere i loro matrimoni contratti all'estero. Nei ricorsi si fa riferimento alla circostanza che le coppie interessate vivevano in una relazione stabile e che, in diversi Paesi esteri (USA, Canada, Paesi Bassi e altri), esse avevano, sulla base della relativa legislazione, contratto matrimonio.
Viceversa, la legge italiana non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né - fino all'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 - contemplava altri istituti volti ad assicurare alle persone dello stesso sesso, legate da vincoli stabili, forme equiparabili di tutela. Pertanto, le domande di trascrizione erano state respinte.
Di qui il ricorso alla Corte EDU, con l'invocazione della violazione dell'art. 8 (tutela della vita privata e familiare), in combinato disposto con gli articoli 14 ( divieto di discriminazione) e 12 (diritto degli uomini e delle donne a sposarsi e avere una famiglia).
La Corte ha ribadito il margine di apprezzamento discrezionale concesso ai Paesi sottoscrittori nel disciplinare il contenuto degli istituti di promozione e tutela della vita familiare. Da questo punto di vista, non ha ritenuto che l'assenza del riconoscimento del matrimonio omosessuale costituisca di per sé una violazione dell'articolo 8. Essa, tuttavia, ha affermato che le coppie omosessuali devono essere riconosciute sotto il profilo giuridico, in modo tale da riceverne sufficienti livelli di tutela. La Corte ha evidenziato che vari Stati sottoscrittori - pur non prevedendo il matrimonio - offrono alle coppie omosessuali l'istituto dell'unione civile, la quale garantisce effetti giuridici simili. Ove l'Italia non avesse predisposto alcuno strumento giuridico in tal senso, questo si sarebbe risolto - attraverso il diniego della trascrizione del matrimonio contratto all'estero - in una violazione dell'articolo 8. Tuttavia, la Corte ha preso atto dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, che ha introdotto nell'ordinamento italiano le unioni civili. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione dell'art. 8 CEDU (senza peraltro esaminare il suo combinato disposto con gli articoli 12 e 14), limitatamente al solo periodo intercorrente tra il rigetto della domanda di trascrizione del matrimonio e l'entrata in vigore della citata legge.
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Sentenza del: 07/12/2017
N° ricorso: 63190/16
Beccarini e Ridolfi - in materia di affidamento di minori. Il caso prende le mosse dal ricorso presentato dai nonni materni di tre bambini. Constatata l'incapacità della madre di prendersene cura, le autorità avevano affidato i minori ai nonni. A causa di complicazioni relazionali manifestate dai bambini, legati alla separazione dalla madre, i ricorrenti avevano chiesto aiuto ai servizi sociali. Nel 2012 questi ultimi avevano presentato al tribunale dei minori di Ferrara una relazione nella quale, accertata l'incapacità dei nonni di esercitare le responsabilità connesse alla cura dei nipoti, ne avevano suggerito il collocamento presso una casa famiglia e l'avvio della procedura per l'adozione. Dal 2012 al 2017, i ricorrenti non avevano più incontrato i nipoti, sebbene nel 2014 il tribunale avesse ordinato la ripresa graduale dei contatti.
I ricorrenti avevano quindi adito la Corte EDU, lamentando la violazione del loro diritto al rispetto della vita familiare stante l'interruzione di ogni rapporto con i minori a partire dal 2012. In particolare, essi si erano doluti del fatto che nessuna autorità giudiziaria avesse disposto l'interruzione dei rapporti e che nessun esperto si era pronunciato circa la loro capacità di prendersi cura dei minori. Essi inoltre avevano eccepito la mancata esecuzione della decisione del tribunale dei minori del 2014 con la quale era stata disposta la ripresa graduale dei rapporti.
La Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto le autorità nazionali non hanno profuso sforzi adeguati e sufficienti per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti e i nipoti, violando così il loro diritto al rispetto della vita familiare. -
Sentenza del: 07/12/2017
N° ricorso: 4180/08 e altri
Frubona Cooperativa Frutticoltori Bolzano-Nalles S.C.A. e altri - in materia di diritto ad un processo equo, sotto il profilo della ingerenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia. Nel corso degli anni '80 (del secolo scorso), la legislazione italiana prevedeva una serie di benefici fiscali e contributivi per le aziende agricole, con riguardo ai rapporti di lavoro da queste intrattenuti con i dipendenti. Nel luglio 1988 l'INPS, aveva emanato una circolare applicativa in cui si chiariva la natura alternativa tra i benefici fiscali e quelli contributivi. 50 società agricole, la cui sfera era stata attinta negativamente dalla determinazione dell'ente previdenziale, avevano adito la sede giurisdizionale per l'annullamento della circolare. Nelle more del giudizio, era stata approvata la legge n. 326 del 2003, che aveva recepito il contenuto della circolare, ribadendo la natura alternativa e non cumulativa dei benefici fiscali, da un lato, e previdenziali, dall'altro. Il contenzioso domestico era stato quindi definito in senso sfavorevole alle società agricole interessate. Queste avevano pertanto adìto la CEDU, lamentando la lesione del diritto a un processo equo, in ragione della retroattività della disposizione legislativa introdotta.
La Corte - conformandosi alla sentenza Silverfunghi c. Italia - conclude che vi è stata violazione dell'art. 6 della Convenzione.
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Sentenza del: 07/12/2017
N° ricorso: 35637/04
Arnoldi - in materia di ragionevole durata del processo. Il caso riguarda l'eccessiva durata di un procedimento penale, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere per l'intervenuta prescrizione del reato. La sig.ra Arnoldi, parte offesa, aveva adito la corte d'appello per ottenere l'indennizzo ai sensi della legge Pinto. Tale istanza era stata dichiarata inammissibile, posto che per l'ordinamento interno la ricorrente è considerata parte del procedimento penale, in quanto per il protrarsi della fase delle indagini preliminari il reato si era estinto per prescrizione prima ancora che venisse celebrata l'udienza preliminare, nella quale ella avrebbe potuto costituirsi parte civile. La Corte EDU, adita dalla ricorrente, ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della valutazione della durata ragionevole di un procedimento, decorre dal momento in cui la persona che si ritiene vittima di una violazione esercita uno dei diritti o delle facoltà riconosciutele per legge. Pertanto, la Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, stante l'irragionevolezza della durata delle indagini preliminari, protrattesi per più di sette anni.
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Sentenza del: 16/11/2017
N° ricorso: 37199/05
Messana n. 4 - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 16/11/2017
N° ricorso: 30801/06
Messana n. 3 - in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 16/11/2017
N° ricorso: 17527/05
Conti e Lori - in materia di espropriazione indiretta. La Corte, respinta l'istanza di cancellazione dal ruolo presentata dal Governo convenuto ai sensi dell'art. 37, constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
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Sentenza del: 26/10/2017
N° ricorso: 28923/09, 67599/10
Azzolina e altri - in materia di tortura. Il caso inerisce ai fatti occorsi nella caserma di Bolzaneto a Genova, al termine del G8 del luglio 2001. I ricorrenti, che avevano manifestato nel contesto delle attività del Genoa Social Forum, erano stati dapprima percossi dalle forze dell'ordine in strada, poi trasferiti nella struttura detentiva, taluni previo passaggio in ospedale. Alla loro uscita, essi avevano lamentato ulteriori condotte di percosse, lesioni e ingiurie ed altri trattamenti disumani, quali per esempio l'essere stati costretti a tenere le braccia alzate per molte ore, privati degli effetti personali e medicati senza anestesia. Mentre moltissimi agenti ed esponenti della forza pubblica coinvolti non erano stati neanche identificati, ne era scaturito un procedimento penale a carico di quarantacinque di essi (appartenenti sia a Polizia di Stato e Carabinieri, sia alle forze penitenziarie). La grande maggioranza delle relative posizioni (37 su 45) era stata, tuttavia, definita con l'assoluzione per prescrizione. Le otto condanne dichiarate definitive dopo il giudizio di cassazione, a loro volta, avevano beneficiato dell'indulto del 2006. In buona sostanza, la stragrande maggioranza dei colpevoli identificati non ha scontato un giorno di pena. Di qui il ricorso di numerose vittime, sia italiane, sia straniere, per violazione dell'articolo 3 CEDU, sotto i profili sostanziale e procedurale.
La Corte di Strasburgo si rifà in larga parte ai precedenti Cestaro del 2015 e Bartesaghi-Gallo del 2017 e, sotto il primo aspetto, prende atto che gli accertamenti di fatto della magistratura italiana hanno condotto a ritenere, senza possibilità di smentita, che attività imputabili allo Stato italiano sono consistite in torture o altri trattamenti inumani o degradanti. Essa, quindi, dichiara sussistente la violazione del divieto di tortura in senso sostanziale. Sotto il secondo profilo, la Corte osserva che, anche sul piano procedurale, l'inchiesta non ha portato a esiti soddisfacenti, dal punto di vista della forza dissuasiva che un ordinamento deve predisporre per prevenire e punire gli atti di tortura. Per un verso, il procedimento si è risolto in assoluzioni per prescrizione, o con l'applicazione dell'indulto, così frustrando ogni esigenza di giustizia e di sanzione; per altro verso, l'Italia non aveva ancora introdotto il reato di tortura nel catalogo dei reati (cosa che ha fatto soltanto con legge n. 110 del 2017), sicché il nostro ordinamento era allora sprovvisto di uno strumento preventivo e sanzionatorio idoneo.
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Sentenza del: 26/10/2017
N° ricorso: 2539/13, 4705/13
Cirino e Renne - in materia di tortura. I ricorrenti, detenuti presso il carcere di Asti, avevano avuto nel 2004 un alterco con alcuni agenti di polizia penitenziaria, a seguito del quale erano stati picchiati e assoggettati a trattamenti non previsti dalle norme vigenti. In particolare, il secondo ricorrente era stato chiuso per sei giorni in una cella con branda di metallo, senza materasso né coperte, dotata solo di un piccolo termosifone malfunzionante, a dispetto delle temperature dicembrine; il bagno non aveva lavandino ma solo un gabinetto turco e una finestra dai vetri rotti; in alcuni giorni, gli erano stati somministrati solo pane e acqua, in altri nulla affatto (successivamente nel gennaio 2017, egli era venuto a morte e la causa dinnanzi alla Corte EDU era stata portata avanti dalla figlia). Ne erano scaturiti procedimenti sul piano sia penale, sia disciplinare, a carico di cinque agenti di polizia penitenziaria.
Il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione di uno di essi per motivi sostanziali e con l'assoluzione di altri due in ragione della derubricazione del reato ascritto da maltrattamenti di persone sottoposte a custodia (art. 572 CP) a lesioni personali (art. 582 CP), con la conseguente dichiarazione della prescrizione; a carico degli ultimi due era stato accertato l'abuso di autorità contro detenuti (art. 608 CP), ma dichiarato prescritto anch'esso. Il procedimento disciplinare, viceversa, si era concluso con la destituzione di questi ultimi due e con la sospensione dal servizio degli altri due imputati, per i quali era stata dichiarata la prescrizione del reato, per periodi rispettivamente di quattro e sei mesi. I ricorrenti lamentavano la violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), sotto entrambi i profili, sostanziale e procedurale.
La Corte EDU constata senza incertezze la violazione di tale parametro sotto il profilo sostanziale, avendo preso atto delle emergenze processuali (le quali, tra l'altro, avevano evidenziato che i maltrattamenti nei confronti dei detenuti erano un costume generalizzato nello stabilimento di Asti). Essa constata anche la violazione del profilo procedurale, giacché respinge la deduzione della difesa italiana. Quest'ultima aveva infatti argomentato che, con le sanzioni disciplinari inflitte ai responsabili, l'ordinamento nazionale aveva offerto ai fatti una risposta repressiva efficace. Al contrario, la Corte di Strasburgo obietta che, ai fini della tutela preventiva e sanzionatoria di beni preziosi come la libertà della persona e la sua dignità, gli obblighi procedurali gravanti sugli Stati contraenti devono consistere in efficaci e tempestive indagini, con l'adozione di conseguenti misure effettive sul piano penale.
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Sentenza del: 26/10/2017
N° ricorso: 1442/14, 21319/14, 21911/14
Blair e altri - in materia di tortura. Il caso inerisce ai fatti avvenuti nella scuola Diaz-Pertini e nella caserma di Bolzaneto, a Genova durante il G8 del luglio 2001. La magistratura italiana aveva tratto a giudizio numerosi imputati per lesioni dolose, porto abusivo di armi da guerra e una varietà di reati di falso. I fatti di lesione consistevano nell'aver cagionato ai manifestanti che riposavano nell'edificio gravi danni alla persona (fratture agli arti, lesioni agli organi interni, ecchimosi di varia gravità e altri). Il signor Blair era tra questi manifestanti e si era costituito parte civile nel processo. Analoghe circostanze erano accadute agli altri 27 ricorrenti. In tribunale, tutti costoro avevano ottenuto il riconoscimento di un risarcimento del danno per somme varianti dai 2 mila e 500 a 15 mila euro a carico dell'erario. La corte d'appello aveva confermato questa statuizione, la quale aveva anche superato il vaglio della Cassazione.
Senonché, in ragione sia del decorso del tempo - che aveva determinato la prescrizione dei reati - sia dell'indulto del 2006 sia ancora delle decisioni giudiziali sui diversi passaggi probatori e sia, da ultimo, della mancanza nel nostro ordinamento penale del reato di tortura, i ricorrenti avevano assistito alla definitiva assoluzione di molti dei soggetti responsabili delle lesioni da lui subite. Né costoro erano stati sottoposti a procedimento disciplinare alcuno. Per questo si erano rivolti alla CEDU, lamentando la violazione dell'articolo 3 della Convenzione (divieto della tortura e di trattamenti disumani e degradanti).
La Corte - similmente ai precedenti Cestaro del 2015 e Bartesaghi Gallo del 2017 - evidenzia che l'art. 3 impone anche obblighi procedurali di sanzionare i responsabili delle violazioni, che l'ordinamento nel suo complesso aveva impedito di adempiere. In questo contesto, i ricorrenti potevano vantare un diritto alla giustizia che è stato loro negato. Sicché - accertata la sussistenza di fatti di tortura contrari all'articolo 3 - la Corte all'unanimità condanna l'Italia per la violazione del medesimo articolo 3 sotto i profili sia materiale sia procedurale.