Internazionale, Camera dei Deputati - internazionale.camera.it

MENU

Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

Sentenze

Sono inseriti in questa sezione elenchi delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia, disposte in ordine cronologico ed inserite periodicamente in seguito alla loro emanazione. Il contenuto delle sentenze è illustrato con una breve massima e vi è un link sia alla sintesi predisposta dall'Avvocatura, sia al testo ufficiale della sentenza contenuto nel sito della Corte, nella lingua in cui è redatto

  • Sentenza del: 27/07/2010

    N° ricorso: 32851/02

    Marcon - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 27/07/2010

    N° ricorso: 26334/03, 26338/03, 26341/03, 26343/03 26344/03

    Pala Mobili s.n.c. e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 27/07/2010

    N° ricorso: 67197/01

    Chirò e altri (n. 5) - in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'art. 41 CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza dell'11.10.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità.

  • Sentenza del: 22/06/2010

    N° ricorso: 7253/03; 7596/03; 7608/03

    Ciampa e altri - in materia di ragionevole durata del processo.Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 22/06/2010

    N° ricorso: 676/03; 678/03; 682/03; 693/03; 695/03; 697/03

    Rossi e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 22/06/2010

    N° ricorso: 4428/04; 5481/05

    Toscana Restaura s.a.s. e Azienda agricola S. Cumano s.r.l. - in materia di ragionevole durata del processo.Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 22/06/2010

    N° ricorso: 26314/03; 26326/03

    Baccini e Artuzzi - in materia di ragionevole durata del processo.Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 5486/03; 5491/03; 7598/03

    Limata e altri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 44897/98

    Di Cola - in materia di espropriazione indiretta. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 dicembre 2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. In considerazione del fatto che i ricorrenti avevano già ottenuto in sede nazionale la corresponsione di una somma pari al valore venale del bene espropriato, in conformità ai criteri di calcolo fissati nella sentenza della Grande Chambre resa nel giudizio Guiso Gallisay c. Italia, la Corte ha riconosciuto agli stessi, a titolo di equa riparazione, la somma di 3.500 euro per il pregiudizio derivante dalla perdita di disponibilità del terreno, oltre a 20.000 euro per il danno morale patito.

  • Sentenza del: 18/05/2010

    N° ricorso: 38532/02

    Udorovic - in materia di processo equo sotto il profilo della pubblicità delle udienze. Il ricorrente, appartenente alla comunità zigana dei sinti, aveva impugnato dinanzi al Tar del Lazio le misure adottate dal sindaco di Roma nel 1996 volte al censimento e allo sgombero del campo nomadi nel quale risiedeva insieme ad altre 47 persone appartenenti alla stessa minoranza, ottenendone la sospensione. Il ricorrente aveva altresì presentato dinanzi al Tribunale civile di Roma un ricorso per discriminazione contro il comune ed il sindaco di Roma (ex art. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998), chiedendo l'accertamento della natura discriminatoria di tali atti, la loro immediata cessazione, nonché l'indennizzo dei danni materiali e morali subiti. Il ricorrente ha quindi promosso ricorso alla Corte EDU, lamentando, oltre alla violazione degli artt. 8 e 14, la violazione dell'art. 6 e 1 CEDU per la mancata previsione di una pubblica udienza nel procedimento previsto dal decreto legislativo sull'immigrazione per l'accertamento della natura discriminatoria di un atto. La Corte, pur ritenendo applicabili le garanzie del giusto processo ad una procedura, come quella in oggetto, avente carattere preliminare e provvisorio, né definitiva né esecutiva, conclude nel senso della non violazione della Convenzione. Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice europeo, infatti, l'art. 6 ammette deroghe al principio della pubblicità delle udienze nei casi in cui risultano preminenti, come nella specie, esigenze di celerità della procedura, anche tenuto conto del fatto che nel corso della stessa sono state rispettate le altre garanzie procedurali previste dall'art. 6. Relativamente alla lamentata violazione dell'art. 6 CEDU per il mancato esame da parte della Corte d'appello di uno dei motivi del ricorso concernente la natura discriminatoria dell'atto impugnato, la Corte, considerato il contenuto dell'ordinanza del 1996, ritiene che non si possa affermare che i motivi non considerati dalla giurisdizione d'appello sarebbero stati ininfluenti ai fini della decisione ed ha quindi constatato la violazione dell'art. 6.

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina